Sportello Unico per l'Edilizia

Condoni edilizi per Ischia e zone terremotate centro Italia, ecco cosa prevede il decreto Genova

Ischia: ripristinato il condono “ampio” secondo le regole del 1985 molto più permissive.

Data:
15 Novembre 2018

Ischia: ripristinato il condono “ampio” secondo le regole del 1985 molto più permissive. Centro Italia: è possibile sanare gli abusi commessi fino al 2016

Approvato dal Parlamento il decreto Genova (dl 28 settembre 2018, n. 109), recante disposizioni urgenti per la città di Genova ed altre emergenze); tra le misure: condoni edilizi per Ischia e per le zone terremotate del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, le regioni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016).

La nuova misura di condono per i 140 Comuni colpiti dai due terremoti del 2016 è stata introdotta da un emendamento presentato da due deputati marchigiani ed approvato il 22 ottobre scorso, il testo è stato approvato oggi, 15 novembre, in via definitiva dal Senato.

Condono edilizio per Ischia (art. 25)

L’articolo 25 del dl 109/2018 stabilisce che nell’isola di Ischia sarà possibile concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili danneggiati dal sisma del 2017, prevedendo l’indizione di apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il 13 novembre scorso la Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato aveva approvato l’emendamento 25.12 (alla bozza di conversione in legge del decreto Genova, in allegato) in cui era previsto che le domande dovevano essere riesaminate secondo i condoni a cui facevano riferimento, si voleva evitare così di concedere la sanatoria ad abusi importanti, presumendo che le pratiche più numerose si riferiscano ai condoni del 1994 e del 2003.

Il testo approvato in via definitiva al Senato ha tuttavia ripristinato l’art.25 nella sua versione originale, prevedendo così il riesame delle domande di condono secondo le regole della legge 47/1985.

In pratica si permette il riesame delle domande relative ai tre condoni:

  • Legge 47/1985
  • Legge 724/1994
  • Legge 326/2003

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati inseriti:

  • l’obbligo di ottenere parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del dl 269/2003 (terzo condono edilizio)
  • l’esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa)

Il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso fin quando non saranno valutate le istanze di condono a cui è subordinata la loro erogazione (con esito positivo). Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Condono edilizio nel cratere del sisma Centro Italia (art. 39-ter)

Nel corso dell’esame del dl 109/2018 alla Camera, è stato introdotto l’art. 39-ter, che modifica l’art. 1-sexies del dl55/2018, contenente “la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati”.

In particolare, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi o in difformità da essi, il proprietario dell’immobile può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del dpr 380/2001.

La norma consentirà, quindi, di sanare gli abusi recenti eseguiti nei successivi 13 anni dal condono del 2003, ossia dal 2003 al 2016, dovendo comunque avere riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.

Per sanare la situazione il provvedimento prevede sempre il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile. ed inoltre, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

Tra gli interventi “sanabili” sono compresi, oltre i casi di mancato permesso di costruire o di difformità rispetto al permesso stesso, anche l’aumento di volumetria fino al 20%, utilizzando le norme del Piano Casa; in tal caso il contributo, però, non spetta per la parte relativa all’incremento di volume.

In sintesi sarà possibile sanare:

  • le difformità edilizie effettuate fino al 24 agosto 2016, la data delle prime scosse (compresi gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell’edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia)
  • gli abusi con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente, riferito ai Piani Casa regionali

Infine, la norma prevede che si possa andare in deroga all’art. 34 del dpr 380/2001, aumentando la tolleranza dal 2 al 5% di volumetria per cui una difformità edilizia non viene considerata tale: per interventi al di sotto del limite del 5% della cubatura dell’immobile, non servirà neppure fare una richiesta formale.

Sono escluse solo le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Ultimo aggiornamento

15 Novembre 2018, 20:53