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COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – Le nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico riferite all’anno 2018

Nei primi due mesi del 2018 sono state emanate e pubblicate le seguenti nuove risoluzioni: 1) La risoluzione n.

Data:
22 Febbraio 2018

Nei primi due mesi del 2018 sono state emanate e pubblicate le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018 risponde al quesito posto da un Comune riguardante la circostanza che i modelli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, ai sensi dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 non prevedono le modalità con cui vanno effettuate le comunicazioni relative ad eventuali modifiche riguardanti il legale rappresentate, il preposto o la forma societaria.

2) La risoluzione n. 45561 del 25 gennaio 2018 risponde al quesito se sia o meno ostativo il fatto che, in sede di accertamento dei requisiti morali, nei confronti di un titolare di un esercizio commerciale di vicinato veniva rilevata l’esistenza di un reato di cui all’articolo 5, lett. b) della legge n. 283/1962, ossia una violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze e delle bevande, per la quale è stata emesso un decreto penale esecutivo nel 2014 con multa di 3.000 e confisca e distruzione di quanto in sequestro.

La risposta non può essere che negativa: per il soggetto che non abbia richiesto ed ottenuto la riabilitazione, l’ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall’articolo 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010.

3) La risoluzione n. 537605 del 7 febbraio 2018 risponde al quesito posto da alcune Organizzazioni di categoria in merito all’obbligo di commercializzazione degli shoppers; in particolare si chiede se possa o meno essere applicata la normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati ai sensi dell’articolo 226-ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo il quale “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loto tramite”.

Nel sostenere che questa misura rischia di avere un notevole impatto per i consumatori, alcune Organizzazioni chiedono conferma che eventuali pratiche commerciali delle imprese aderenti, volte ad applicare al consumatore, in sede di commercializzazione delle borse ultraleggere, prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto, possano esulare dalla applicazione della normativa sul sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.

Secondo il Ministero, trattandosi di prodotti utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l’evidente finalità di preservarne l’integrità, la freschezza e la qualità, e non acquistabili separatamente, negli esercizi di vendita non si applica la disciplina sul sottocosto, di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.

Le ragioni vanno desunte dagli indirizzi forniti dal citato D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, in materia di disciplina delle vendite sottocosto.

All’articolo 1, comma 1, la vendita sottocosto viene definita come “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati…”.

Nei successivi articoli lo stesso decreto ne stabilisce le modalità, prevedendone limitazioni: le vendite sottocosto possono essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno e ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (art. 1, comma 4); non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno (art. 1, comma 5); non per tutti i prodotti è consentito effettuare le vendite sottocosto (art. 2).

4) La risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018, risponde ad un quesito posto da un Comune circa le attrezzature per il consumo sul posto da parte di un imprenditore agricolo.

Il Comune fa presente che un’azienda agricola ha attivato un locale dove effettua la vendita dei propri prodotti, anche trasformati, effettuando il consumo sul posto non utilizzando posate e stoviglie a perdere, bensì bicchieri di vetro e piatti di porcellana. Chiede, pertanto, se nel caso di specie possano intravedersi gli estremi di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero ricorda quanto già espresso con la nota n. 372321 del 28 novembre 2016, nella quale si ribadiva che – nel rispetto di “un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili” – non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Ultimo aggiornamento

24 Febbraio 2018, 09:38