Sportello Unico per l'Edilizia

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – Le nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico riferite all’anno 2017

Nel secondo semestre del 2017 sono state emanate e pubblicate le seguenti risoluzioni: 1) La risoluzione n.

Data:
22 Febbraio 2018

Nel secondo semestre del 2017 sono state emanate e pubblicate le seguenti risoluzioni:

1) La risoluzione n. 365992 del 7 settembre 2017 risponde ai seguenti due quesiti posti da un Comune in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

  1. a) se possa o meno essere accolta la richiesta da parte di un esercizio di somministrazione, che ha sospeso l’attività per un anno e che all’avvio del procedimento di decadenza, ha chiesto una proroga di tre mesi avendo già in corso la cessione di azienda e quindi la necessità di prolungare la sospensione per lavori di manutenzione e adeguamento dei locali.
  2. b) se le proroghe di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, riferita alle concessioni dei posteggi su aree pubbliche, possa intendersi estesa anche a quanto previsto per le attività di somministrazione e di vendita giornali e riviste su suolo pubblico.

Con riferimento al primo quesito Il Ministero richiama quanto disposto dall’articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede che l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi.

La decadenza è da considerarsi automatica e pertanto non suscettibile di nuove o diverse valutazioni, nonché di proroghe da parte dell’Amministrazione.

Con riferimento al secondo quesito, il Ministero, nel richiamare l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, con il quale è stata condivisa l’applicabilità dei criteri previsti nell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni -Autonomie locali il 5 luglio 2012, ritiene sostenibile l’applicabilità della proroga di cui al citato articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 anche alle attività in discorso, “fermo restando, ovviamente, che siano paragonabili le modalità di svolgimento dell’attività, l’entità degli investimenti materiali e immateriali necessari e tempi ottimali di ammortamento degli stessi, gli affidamenti e le legittime aspettative ingenerati negli investimenti dalla normativa in precedenza applicabile e dalle prassi in concreto utilizzate”.

2) La risoluzione n. 375622 del 14 settembre 2017, divulga i chiarimenti forniti dall’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. 45849 del 7 agosto 2017, in merito alle disposizioni in materia di SCIA di agibilità, emanata a seguito di un quesito pervenuto al Ministero dello Sviluppo Economico dove sono stati evidenziati dubbi interpretativi circa l’utilizzo della nuova SCIA ai fini dell’agibilità.

Nello specifico, nel quesito è stato evidenziato che la nuova SCIA ai fini dell’agibilità per alcuni Comuni è solo ed esclusivamente da utilizzare per le pratiche di edilizia residenziale dal momento che il D.Lgs. 222/2016 apporta modifiche al DPR n. 380/2001, mentre per le pratiche di edilizia produttiva dovrebbe essere richiesta solamente la Dichiarazione di Agibilità ai sensi dell’articolo 10 del D. P.R. n. 160/2010; mentre, per altri Comuni, il modulo della Dichiarazione di agibilità non è più utilizzabile, poiché non consente di dichiarare tutti i contenuti presenti nella SCIA di agibilità (modulistica unificata nazionale) introdotta con il D.Lgs. n. 222/2016.

3) La risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017 divulga il contenuto della nota n. RU 113015 del 9 ottobre 2017, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, l’articolo 29, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/1995 è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La suddetta disposizione ha previsto a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dal prescritto obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riconducendone il campo di applicazione.

Esemplificando, non sono più soggetti a denuncia ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995:

– gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’articolo 86 del TULPS, ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;

– la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;

– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;

– gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;

– la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

– la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Ultimo aggiornamento

24 Febbraio 2018, 09:38