Commercializzazione dei prodotti da costruzione, le nuove regole.
In vigore dal 9 agosto le nuove regole sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione: sanzioni anche per i progettisti e nuovo impianto sanzionatorio È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
Data:
16 Luglio 2017
In vigore dal 9 agosto le nuove regole sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione: sanzioni anche per i progettisti e nuovo impianto sanzionatorio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017 il dlgs 16 giugno 2017, n. 106 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione europea, il provvedimento adegua la normativa nazionale al Regolamento UE (CPR 305/2011).
In vigore dal 1° luglio 2013, il Regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, semplificando il quadro delle misure per l’immissione sul mercato, migliorandone la trasparenza e l’efficacia.
Cosa prevede il decreto
Il provvedimento ha lo scopo di semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché garantire l’armonizzazione delle misure esistenti.
Tra le novità di rilievo:
- sanzioni anche per i progettisti in caso di impiego di prodotti e materiali non conformi destinati ad uso strutturale o antincendio
- nuovo impianto sanzionatorio anche per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi
Responsabilità dei progettisti
Anche i progettisti, non solo i fabbricanti, quindi, saranno responsabili della conformità al Regolamento dei prodotti da costruzione che prescrivono nei loro progetti; in caso di violazione, potranno essere punti con ammenda e anche con l’arresto.
In base all’art. 20 del dlgs 106/2017, il progettista che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dal decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE del Regolamento è punito con:
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro
- l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio
Nuovo impianto sanzionatorio
Con il nuovo impianto sanzionatorio si tiene conto delle attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera; è valutata loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi a:
- caratteristiche
- qualità
- sicurezza del prodotto
È prevista, quindi, la rimodulazione delle sanzioni penali in rapporto al livello di responsabilità di ciascun operatore, riducendole in caso di prodotti non destinati ad uso strutturale o antincendio.
In particolare:
- per il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione è prevista un’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro (in precedenza con l’arresto sino a sei mesi); è previsto l’arresto sino a 6 mesi (in precedenza era da 6 mesi a 3 anni) e l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio
- per il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi si ha un’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio
- per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi sono punibili con un’ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro (in precedenza con l’arresto fino a sei mesi); con l’arresto fino a 6 mesi (in precedenza fra 6 mesi e 3 anni) e con ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio
Inoltre, nuove sanzioni anche per violazione degli obblighi degli operatori economici e violazione degli obblighi di certificazione.
Adempimenti per il fabbricante
Nel testo sono disciplinati gli adempimenti in capo al fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), quindi non disciplinato da una norma armonizzata.
Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti
È prevista l’istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti al fine di garantire l’armonizzazione delle norme.
Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea
È prevista, inoltre, la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea.
Gli allegati al dlgs 106/2017
Il provvedimento in vigore dal 9 agosto 2017 si compone di 31 articoli e 4 allegati:
- Allegato A – Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica
- Allegato B – Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato C – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
- Allegato D – Requisiti inerenti gli organismi notificati e la loro attività
Ultimo aggiornamento
16 Luglio 2017, 19:02