Come provare la regolarità di un’opera considerata abusiva?
Nella sentenza del CdS gli elementi di prova per evitare la demolizione di un’ opera abusiva: dichiarazioni sostitutive, rilievi aerofotogrammetrici e contratti Se il Comune ordina la demolizione di un’opera abusiva, è il proprietario a dover dimostrare che è stata realizzata nel periodo di tempo in cui non era richiesto un titolo ratione temporis, ossia in virtù della corretta disciplina normativa vigente al momento del fatto.
Data:
29 Novembre 2018
Nella sentenza del CdS gli elementi di prova per evitare la demolizione di un’ opera abusiva: dichiarazioni sostitutive, rilievi aerofotogrammetrici e contratti
Se il Comune ordina la demolizione di un’opera abusiva, è il proprietario a dover dimostrare che è stata realizzata nel periodo di tempo in cui non era richiesto un titolo ratione temporis, ossia in virtù della corretta disciplina normativa vigente al momento del fatto.
Atti di compravendita ed aerofotogrammetrie sono elementi attendibili per provare la data di realizzazione del manufatto.
Il caso
Il caso preso in esame riguarda l’ampliamento di un’abitazione in zona agricola, mediante realizzazione e tamponamento di un portico, senza permessi, in violazione anche del vincolo paesaggistico cui era sottoposta tutta l’area.
Dopo aver effettuato dei sopralluoghi, il Comune aveva quindi ordinato la demolizione della parte di edificio per la quale non risultavano depositate richieste di licenza edilizia o permesso di costruire.
Il proprietario sosteneva, invece, la regolarità della realizzazione sulla base di una serie di documenti:
- dagli atti della compravendita, avvenuta nel 1940, da cui è emerso l’acquisto di una casa civile con stalla, portico e fienile, che poi sono stati presumibilmente trasformati
- dalle aerofotogrammetrie, in particolare quella rilasciata dall’Istituto Geografico militare del 1962, da cui è dimostrato che il manufatto aveva già la stessa consistenza odierna
Il proprietario proponeva, quindi, ricorso presso il tribunale amministrativo; i giudici del Tar Veneto lo respingevano e veniva presentato ricorso al CdS.
Sentenza Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada accoglievano il ricorso del proprietario e consideravano, quindi, illegittimo l’ordine di demolizione: trattasi di una costruzione realizzata secondo la normativa vigente al momento della sua costruzione.
In particolare, l’area interessata dall’ampliamento risultava classificata come agricola “E” sia all’epoca dell’acquisto che attualmente; inoltre, l’area era stata sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto della Regione Veneto n. 578 del 16 ottobre 1987, ossia successivamente all’acquisto dell’immobile.
Veniva anche rammentato che la demolizione di un’opera abusiva può essere evitata qualora viene dimostrato all’amministrazione che:
- l’ultimazione dei lavori sia avvenuta entro una certa data, dimostrando che l’opera rientra tra quelle per le quali può essere ottenuta una sanatoria speciale ovvero che rientra fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis
- si tratta di opere per le quali non era richiesto titolo in ragione al tempo di esecuzione
- l’esecuzione delle opere abusive è avvenuta in epoca antecedente all’apposizione di un vincolo paesaggistico
Inoltre, rammentavano i giudici, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere della prova dell’ultimazione di un’opera entro una certa data incombe sul privato (o al responsabile dell’abuso), unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 05 marzo 2018 n. 1391).
Si trattava, quindi, di dimostrare che il manufatto sia stato realizzato prima del:
- 1967, ossia anteriore alla legge n. 761/1967 (cosiddetta legge”ponte”), con la quale l’obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano
- 1987, anno in cui la regione ha apposto il vincolo paesaggistico alla zona
Nel caso in esame, il privato ha portato a sostegno della propria tesi elementi attendibili, come il contratto di compravendita e le aerofotogrammetrie; mentre l’Amministrazione ha fornito solo elementi incerti dai quali si dovrebbe presumere l’abuso edilizio commesso.
Ultimo aggiornamento
29 Novembre 2018, 19:47