Classificazione catastale ai fini IMU ed esenzione dal tributo: non conta la destinazione d’uso
CTP Napoli: ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale
Data:
18 Ottobre 2022
Un immobile iscritto in catasto come ufficio non beneficia dell’esenzione dall’IMU anche se di fatto viene usato come abitazione principale.
Lo ha chiarito la CTP di Napoli nella sentenza prot. n. 8578/7 del 13 settembre 2022, dove si evidenzia che, per accedere al trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.
Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta.
Di conseguenza, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.
In conclusione, il contribuente che voglia far valere il diritto all’esenzione ha l’onere di impugnare l’atto di classamento.
Ultimo aggiornamento
18 Ottobre 2022, 20:21