CILA, CILAS, SCIA. Il caso
Una società presentava in Comune una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) in merito a lavori attinenti al Superbonus (CILAS). La suddetta comunicazione faceva riferimento alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico, di adeguamento funzionale, sismico e igienico-sanitario di un immobile adibito ad attività extralberghiera (affittacamere).
Successivamente, l’amministrazione comunale dichiarava la CILAS inefficace, in quanto “irricevibile” e “improcedibile”, disponendone contestualmente l’archiviazione o la sospensione poiché aveva ritenuto che ci fossero irregolarità nei lavori.
La società decideva, quindi, di far ricorso al Tar sostenendo in sua difesa:
- il non assoggettamento della CILAS ad un controllo sistematico omologo a quello riservato alla SCIA, la CILAS sarebbe stata caricata erroneamente di un sotteso potere amministrativo normativamente tipizzato di diniego e/o inibitoria;
tesi avvalorata a maggior ragione dalla natura degli interventi edilizi contemplati dalla CILAS riconducibili in edilizia libera secondo l’art. 6 del dpr 380/2001 (la formalità di cui al successivo art. 6 bis essendo richiesta dall’art. 119 ter del dl n. 34/2020 ai soli fini del riconoscimento del Superbonus 110%).
La sentenza del Tar Campania: il diniego di una CILA è nullo!
I giudici premettono che:
- il regime proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della CILA, a differenza di quello proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della SCIA, non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio;
- in relazione alla tipologia di interventi in base all’art. 6 bis del dpr 380/2001 l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia;
detto ciò, chiariscono che in base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato:
è nullo, ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, il diniego di una CILA, in quanto espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’ente territoriale
L’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma a differenza di quest’ultima non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie. La Comunicazione deve essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere:
- meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo,
- inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).
Ne deriva che la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale, non essendo a quest’ultima precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.
I giudici, infine, chiariscono che un eventuale pronunciamento anticipato dell’amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con CILA, come nel caso in esame, riveste carattere non già provvedimentale, bensì meramente informativo, non rispondendo ad un potere normativamente tipizzato.
Il ricorso è, quindi, accolto.