CILA o SCIA, cosa occorre per ridistribuire gli ambienti?
I chiarimenti del Tar su titolo edilizio necessario per la diversa distribuzione degli ambienti.
Data:
19 Luglio 2018
I chiarimenti del Tar su titolo edilizio necessario per la diversa distribuzione degli ambienti. Ok alla CILA se non riguarda parti strutturali
La diversa distribuzione degli ambienti interni che non interessa le parti strutturali dell’edificio costituisce un intervento di manutenzione straordinaria ed è soggetto, quindi, al semplice regime della comunicazione di inizio lavori (CILA).
Inoltre, l’omessa comunicazione della stessa non giustifica l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Nel caso in cui tale intervento interessi, invece, parti strutturali del fabbricato, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la cui mancata comunicazione comporterebbe ugualmente la sola sanzione pecuniaria.
Questo l’importante chiarimento che arriva con la sentenza del Tar Campania 1042/2018.
Il caso
Il caso esaminato in sentenza riguarda il ricorso presentato dal locatario di un immobile, adibito ad uso commerciale, contro l’ordinanza del Comune di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, relativamente alle seguenti opere edilizie:
- la struttura dehors (ossia parte di bar, ristoranti, alberghi ecc. attrezzata con tavolini e sedie all’aperto) in quanto si presentava come un ampliamento dell’attività commerciale adiacente, non conforme alla struttura autorizzata; era stata realizzata con una struttura in acciaio e vetro temperato, bullonata al suolo e completamente chiusa su tutti i versanti e con copertura in metallo e vetro oscurato. Era, inoltre, disposta su una diversa area di sedime (pubblica) autorizzata, così come le distanze dalla strada pubblica erano difformi al progetto autorizzato
- una diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo
Il ricorrente impugnava il provvedimento in questione, per i seguenti motivi di diritto:
- di aver provveduto al parziale ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alla difformità del progetto del dehors, previa rimozione della copertura in vetro temperato, con un telo trasparente, nonché mediante la rimozione di parte dei vetri costituenti il dehors. Inoltre, indicava l’errore sia nella determinazione dell’area di sedime, sia delle distanze dalla strada pubblica
- in riferimento alla diversa distribuzione interna dell’attività commerciale, eccepiva la sua assoluta irrilevanza, sotto il profilo edilizio, trattandosi di mere opere interne riconducibili, al massimo, nella nozione di manutenzione straordinaria e dunque non sanzionabili con ordinanza di demolizione
Si costituiva in giudizio il Comune di Scafati.
La decisione del Tar Campania
Il Tribunale rileva che il ricorso può essere deciso con sentenza breve in considerazione della spontanea rimozione degli abusi riscontrati con la realizzazione del dehors e del ripristino dello stato dei luoghi, conformemente al progetto approvato dall’ente.
Per quanto riguarda, invece, la diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo è pacifico, a detta dei giudici campani, che la stessa non possa essere sanzionata con la demolizione. Infatti, come unanimemente rilevato dalla giurisprudenza (TAR Campania – Napoli, Sez. II, 22/08/2017, n. 4098), si ha che:
La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In tali ipotesi, pertanto, l’omessa comunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d. p. r. n. 380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria.
Il Tar, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte lo accoglie, in merito alla diversa distribuzione interna all’attività commerciale eseguita senza titolo autorizzativo.
Ultimo aggiornamento
19 Luglio 2018, 19:29