CILA e SCIA: come cambiano i poteri di controllo dei comuni
Tar Lazio: mentre per la SCIA l'amministrazione comunale deve esercitare i poteri inibitori o di controllo entro 30 giorni, per la CILA non è previsto alcun termine perentorio per il controllo, ma solo un potere sanzionatorio e repressivo nei casi di irregolarità del documento o esecuzioni di lavori che richiedono titoli abilitativi diversi
Data:
14 Gennaio 2025
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono strumenti abilitativi profondamente diversi, con implicazioni differenti per quanto riguarda i controlli e le responsabilità delle amministrazioni comunali.
Il TAR Lazio, nella sentenza n. 21709/2024, analizza le principali distinzioni tra questi due strumenti con particolare attenzione agli obblighi di controllo da parte del Comune.
Il caso
La ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento del Comune nell’emettere un provvedimento formale relativo a una CILA in sanatoria, presentata per interventi di manutenzione straordinaria.
Il TAR ha però rigettato il ricorso, stabilendo che non sussiste alcun obbligo giuridico per l’amministrazione di adottare un provvedimento esplicito riguardo alla validità o conformità della CILA.
Caratteristiche e conseguenze della CILA
La CILA è una comunicazione privata che non ha carattere provvedimentale, a differenza della SCIA. Non è previsto che l’amministrazione eserciti un controllo entro termini perentori. Di conseguenza, la CILA non richiede un atto formale di approvazione o diniego.
Il Comune conserva esclusivamente poteri repressivi e sanzionatori, esercitabili in caso di:
- mancata presentazione della comunicazione;
- comunicazione incompleta o irregolare;
- realizzazione di opere che richiedono titoli diversi (SCIA o permesso di costruire).
Le caratteristiche della SCIA
Diversamente, la SCIA è una segnalazione certificata che consente l’avvio immediato dell’attività, ma richiede che l’amministrazione effettui controlli entro 30 giorni (art. 19 L. 241/1990). Trascorso tale termine, l’intervento si considera legittimato.
Per la SCIA, quindi, l’amministrazione deve intervenire entro il termine perentorio per esercitare eventuali poteri inibitori. Il decorso dei termini senza interventi da parte dell’amministrazione implica la piena legittimità dell’intervento.
Posizione del ricorrente e decisione del TAR
La ricorrente sosteneva che anche per la CILA fosse applicabile il termine di 30 giorni previsto per la SCIA, richiedendo un controllo esplicito sulla conformità dell’intervento.
Il TAR ha respinto questa tesi, chiarendo che la CILA non è soggetta a controlli sistematici né richiede un intervento obbligatorio da parte del Comune. L’amministrazione può intervenire solo in caso di irregolarità o violazioni urbanistiche.
In definitiva, la CILA:
- è una comunicazione privata, non un titolo edilizio;
- Non impone obblighi di intervento all’amministrazione entro termini definiti;
- l’amministrazione può esercitare solo poteri repressivi o sanzionatori;
mentre la SCIA:
- consente l’avvio immediato dell’attività;
- richiede controlli obbligatori entro 30 giorni;
- implica legittimazione tacita in assenza di interventi entro il termine previsto.
Ultimo aggiornamento
14 Gennaio 2025, 21:13