CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), modello PDF editabile
È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali.
Data:
25 Giugno 2017
È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26.
Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
- interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
- apertura di attività commerciali
Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
- certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
- dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
- autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale
Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).
I moduli unici approvati dalla Conferenza unificata sono i seguenti:
- modello SCIA per l’agibilità (segnalazione certificata per l’agibilità)
- modello CIL (comunicazione inizio lavori)
- modello CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
- modello CFL (comunicazione fine lavori)
- modello SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
- modello SCIA alternativa
Resta invece invariato il modello per la richiesta di permesso di costruire.
Obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
Comunicazione inizio lavori asseverata
La CILA (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6 bis del dpr 380/2001.
Gli interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui agli articoli:
- 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a CIL, comunicazione inizio lavori)
- 10 (interventi soggetti permesso di costruire)
- 22 (interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata inizio attività)
sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
CILA e sanzioni
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2017, 06:14