Sportello Unico per l'Edilizia

CIL (Comunicazione inizio lavori), modello PDF editabile

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali.

Data:
25 Giugno 2017

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26.

Secondo le nuove regole (introdotte dal decreto SCIA 2 –dlgs 222/2016-, che modifica il testo unico dell’edilizia), gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:

  • interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
  • apertura di attività commerciali

Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:

  • certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale

Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

I moduli unici approvati dalla Conferenza unificata sono i seguenti:

  • modello SCIA per l’agibilità (segnalazione certificata per l’agibilità)
  • modello CIL (comunicazione inizio lavori)
  • modello CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
  • modello CFL (comunicazione fine lavori)
  • modello SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
  • modello SCIA alternativa

Resta invece invariato il modello per la richiesta di permesso di costruire.

Obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Comunicazione inizio lavori

La CIL (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del dpr 380/2001.

In particolare La CIL (comunicazione inizio lavori) è necessaria per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

La CIL va consegnata all’amministrazione comunale (Sportello unico per l’edilizia) prima di iniziare i lavori.

Comunicazione inizio lavori (CIL), come compilare il modulo unificato

I dati da inserire per la compilazione della CIL sono i seguenti:

  1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  2. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
    • dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
    • titolarità dell’intervento
      opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
  3. data di inizio e fine lavori
  4. descrizione delle opere da realizzarsi
  5. localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
  6. altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori
  7. impresa esecutrice dei lavori
  8. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  9. rispetto della normativa sulla privacy

Inoltre occorre specificare i vari soggetti coinvolti:

  • altri titolari
  • tecnici incaricati:
    • Progettista delle opere architettoniche
    • Direttore dei lavori delle opere architettoniche
    • Progettista delle opere strutturali
    • Direttore dei lavori delle opere strutturali
    • Altri tecnici incaricati
  • Dati sulle imprese esecutrici

Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2017, 06:24