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Chiusura di un porticato, è necessario il permesso di costruire?

Il Tar Campania ha chiarito che un porticato terrazzato, chiuso su due lati e che ospiti arredi fissi, di fatto ampia superfici e volumi preesistenti: per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruire Un nuovo chiarimento arriva dal Tar Campania, sentenza n.

Data:
1 Aprile 2018

Il Tar Campania ha chiarito che un porticato terrazzato, chiuso su due lati e che ospiti arredi fissi, di fatto ampia superfici e volumi preesistenti: per la sua realizzazione è necessario il permesso di costruire

Un nuovo chiarimento arriva dal Tar Campania, sentenza n. 386 del 13 marzo 2018, in cui i giudici amministrativi campani sono stati chiamati a decidere sul ricorso di un privato contro l’ingiunzione di ripristino emessa dal comune verso una pretesa abusività di un porticato e più in generale di alcune strutture, in un fabbricato di sua proprietà.

Il caso

La vicenda ha inizio a seguito di alcuni lavori posti in essere da un privato su un proprio fabbricato con antistante corte aperta, nella quale erano presenti piccoli manufatti di pertinenza, realizzati in funzione delle attività agricole che erano praticate in passato.

Lo stabile, risalente ad epoca remota, si trova in una zona rurale esterna al centro edificato e da almeno cinquant’anni si presentava nella identica consistenza attuale.

Gli interventi, contestati dal comune, sono consistiti nella realizzazione di:

  • una finestra in alluminio e vetro, nell’area porticato all’ingresso
  • una tettoia a falda, a copertura di una parte della corte scoperta
  • una piccola tettoia, con sottostante veranda in alluminio, di circa 2 mq., sul balcone al primo piano

Il comune, a seguito di sopralluogo, ordinava la demolizione di alcune opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 33 dpr 380/2001.

Nel ricorrere alla giustizia amministrativa di primo grado il privato segnalava che questi interventi (ritenuti “modestissimi“) risalivano ad epoca anteriore al 1967 e che, negli ultimi decenni, erano stati realizzati unicamente “meri interventi manutentivi e di risanamento, nell’intento di riattare alcune parti fatiscenti e degradate dell’edificio”.

La sentenza

La decisione dei giudici è di parziale accoglimento del ricorso.

Il ricorso viene accolto, e l’ordinanza di demolizione viene annullata, per la parte relativa alle tettoie al piano terra e al piano primo dell’edificio mentre viene respinto, e dunque è accolta l’ordinanza di demolizione, per la restante parte (chiusura del porticato al piano terra e veranda chiusa al piano primo).

Il Tar Salerno respinge in parte il ricorso, precisando che un porticato terrazzato chiuso lateralmente su due lati e destinato a ospitare arredi fissi configura un organismo edilizio avente natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l’edificio preesistente e, pertanto, per la sua realizzazione è necessario ottenere un permesso di costruire.

I giudici fondano la loro decisione sugli articoli 10 e 33 del Testo unico edilizia

art. 10 primo comma

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

  1. gli interventi di nuova costruzione;
  2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

art. 33 primo comma

Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico – edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso”.

Nella considerazione degli interventi compiuti, oggetto di esame:

  1. all’ingresso dell’area di pertinenza del piccolo fabbricato è stata chiusa, con una finestra in alluminio e vetro, delle dimensioni di circa mt. 4,10 per h. mt. 1,55, un’area porticato
  2. l’area scoperta di proprietà, prospiciente il fabbricato, è stata parzialmente coperta a protezione dalle intemperie, con una tettoia in alluminio e materiali plastici. La tettoia, costituita da una falda con altezza di circa mt. 2,60 a mt. 3,10, presenta le dimensioni di circa mt. 4,55 X mt. 3,00. Una piccola parte della tettoia, delle dimensioni di circa mt. 1,45 X mt. 2,20 risulta installata ad una quota più alta di circa mt. 1,20
  3. sul balcone al primo piano del fabbricato è stata installata una tettoia delle dimensioni di circa mt. 2,50 per mt. 2,00 ed al di sotto della stessa risulta installata una veranda in alluminio delle dimensioni di circa mt. 2,15 per mt. 1,20. La tettoia è installata ad un’altezza variabile da circa mt. 2,60 a mt. 2,80”.

i giudici hanno ritenuto che l’incremento volumetrico in questione possa escludersi, limitatamente alle tettoie (punto 2 e punto 3), mentre la chiusura dell’area porticato (punto 1), avendo determinato la creazione d’una superficie chiusa su tre lati, e a maggior ragione la veranda, interamente chiusa (punto 3) sono idonee a determinare un mutamento del prospetto e un incremento volumetrico dell’edificio.

Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2018, 23:13