Chiusura balcone e realizzazione di una veranda: senza il permesso di costruire va demolita!
Chiusura balcone: il Tar Lecce stabilisce che la veranda realizzata in assenza di permesso di costruire va demolita Il proprietario di un immobile eseguiva la chiusura di un proprio balconcino, realizzando di conseguenza una piccola veranda con una struttura in alluminio e vetri.
Data:
12 Novembre 2016
Chiusura balcone: il Tar Lecce stabilisce che la veranda realizzata in assenza di permesso di costruire va demolita
Il proprietario di un immobile eseguiva la chiusura di un proprio balconcino, realizzando di conseguenza una piccola veranda con una struttura in alluminio e vetri.
Il Comune ingiungeva la demolizione dell’opera, in quanto realizzata in assenza del permesso di costruire. A seguito dell’ingiunzione il proprietario proponeva ricorso al Tar.
Chiusura balcone e realizzazione di una veranda, la sentenza del Tar Lecce
Il Tar Lecce con sentenza n. 1601/2016 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario della veranda.
Il ricorso viene improntato sulla natura dell’intervento realizzato. Secondo il ricorrente l’intervento in essere è:
- di modesta entità, operato mediante l’installazione di pareti mobili estraibili in alluminio e vetro su un terrazzino
- un’opera di restauro e risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c dpr n. 380/2001), non configurabile quale “nuova costruzione”e quindi realizzabile senza permesso di costruire. Secondo l’art. 3 comma 1, lett. e.6 dpr 380/2001, non va considerata nuova costruzione l’ opera pertinenziale con volumetria inferiore al 20% del volume dell’edificio principale
- un’installazione di pareti o divisori mobili, che non comportino alcuna modificazione alle pareti ed ai solai preesistenti relativi all’unità immobiliare. Tali lavori, secondo il regolamento comunale, non sono soggetti al rilascio della concessione o dell’autorizzazione del Sindaco
Il Tar Lecce rigetta il ricorso presentato con le seguenti motivazioni:
- la realizzazione di una veranda, anche se di modesta entità, essendo chiusa sui lati, costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia e determina un aumento della superficie utile e nuova volumetria. Si tratta dunque di una modifica del precedente organismo edilizio. Pertanto, l’intervento va inteso come ristrutturazione edilizia (art. 3 lettera d dpr 380/2001) ed è necessario il permesso di costruire
- occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile da quello inteso in senso urbanistico. Nel caso in esame, il concetto di pertinenza non può essere applicato, in quanto la veranda assume una funzione autonoma rispetto all’immobile. Dunque, gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono sull’assetto edilizio preesistente e determinano un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire
- la disposizione comunale è relativa all’installazione di pareti o divisori mobili ed è riconducibile ad opere interne e non alla chiusura di balconi esterni e quindi non può essere richiamata in questo contesto
Pertanto i giudici di primo grado respingono il ricorso presentato, confermando l’ingiunzione di demolizione della veranda.
Ultimo aggiornamento
12 Novembre 2016, 10:39