Sportello Unico per l'Edilizia

Cessazione della qualifica di rifiuto (“End of Waste”) per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e altri rifiuti minerali

Commento al Decreto 28 giugno 2024 n. 127

Data:
13 Novembre 2024

Il Decreto 28 giugno 2024 n. 127 introduce nuove norme sulla cessazione della qualifica di rifiuto (“End of Waste”) per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e altri rifiuti minerali. Questo regolamento, emanato dal Ministero dell’Ambiente, modifica il D.M. 152/2022 e chiarisce le condizioni per cui tali rifiuti non sono più considerati come tali, favorendo il loro riutilizzo come materiali recuperati (es. aggregati riciclati) in linea con i principi dell’economia circolare.

L’obiettivo principale è ridurre l’invio di rifiuti a discarica e incentivare il riciclo di rifiuti inerti, che rappresentano quasi la metà dei rifiuti speciali in Italia. Il Decreto stabilisce criteri specifici per la produzione di aggregati riciclati o artificiali a partire da questi materiali, sottolineando la responsabilità del produttore nel garantire che il materiale recuperato rispetti gli standard di sicurezza e qualità. L’introduzione del concetto di “End of Waste” mira a facilitare il reimpiego di materiali sicuri nel settore delle costruzioni, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale del settore e alla conservazione delle risorse naturali.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 26 settembre 2024, consolidando un quadro normativo più rigoroso per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti inerti. In definitiva, questa normativa rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei materiali di scarto in ambito edilizio e minerale.

Nel decreto in oggetto vengono stabiliti criteri specifici nel rispetto dei quali rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2 comma 1 lettere a) e b), e delle catenelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuto a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Si riporta il testo dell’art. 184 ter del testo unico ambientale.

ART. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all’autorità competente. L’autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare. 

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all’autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio.

3-septies. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto

Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi ad oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’allegato1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter comma 3, del medesimo decreto legislativo.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera a) e b) del regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2:

  1. Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  2. Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  3. Realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  4. Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  5. Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  6. Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
  7. Confezionamento di calcestruzzi;
  8. Produzione di clinker per cemento;
  9. Produzione di cemento.

Responsabilità del Produttore

In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5 (Classificazione), 188, comma 4 e 193 (Responsabilità della Gestione dei Rifiuti e Trasporto dei Rifiuti) del Decreto Legislativo 152/2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3 (Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiutoil produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità della norma UNI 10802, avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico – fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l’accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell’auto monitoraggio.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’Autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa. Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni concesse, i produttori di aggregato recuperato, operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento.

Ultimo aggiornamento

13 Novembre 2024, 20:02