Catasto energetico Campania, il focus completo sulle nuove regole
E’ già in vigore il Catasto energetico Campania: l’analisi dettagliata dei contenuti della nuova norma e del CaRIT e Catasto APE Sul BURC Campania n.
Data:
29 Novembre 2018
E’ già in vigore il Catasto energetico Campania: l’analisi dettagliata dei contenuti della nuova norma e del CaRIT e Catasto APE
Sul BURC Campania n. 86 del 21 novembre 2018 è stata pubblicata la legge regionale 39 del 20 novembre 2018, recante “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”.
La nuova legge segue la pubblicazione sul BURC del Piano Energetico Ambientale della Campania, in vigore dal 7 novembre scorso.
In questo articolo procediamo ad un’analisi dettagliata dei contenuti della nuova legge sul Catasto energetico Campania.
Catasto energetico Campania
Dalla data di entrata in vigore della legge 39/2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Burc e quindi dal 22 novembre 2018) è istituito sul territorio regionale campano il Catasto Energetico Regionale.
Il Catasto energetico si articola in
- Catasto Regionale degli Impianti Termici (CaRIT)
- Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica (CaRAPE).
Le finalità del Catasto energetico sono, in linea generale, le seguenti:
- la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
- l’estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni sulle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto;
- la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
- rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il Sistema informativo territoriale della Regione Campania, il Sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;
- il supporto tecnico delle Autorità Competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;
- il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica e dei collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all’utilizzo della procedura telematica.
Utenti del Catasto Energetico Regionale e accesso ai dati
I soggetti coinvolti nelle attività del Catasto sono i seguenti:
Per il CaRIT (impianti termici):
- il proprietario dell’immobile;
- l’occupante dell’immobile;
- l’amministratore dell’immobile;
- l’intestatario della fornitura di combustibile;
- il distributore di combustibile;
- il terzo responsabile;
- l’autorità competente;
- gli enti locali;
- il manutentore;
- l’installatore;
- il conduttore dell’impianto termico;
- il progettista;
- il costruttore (impresa edile);
- l’ispettore.
Per quanto riguarda, invece il Catasto degli APE, gli utilizzatori sono:
- il proprietario dell’immobile;
- l’occupante dell’immobile;
- l’amministratore dell’immobile;
- l’autorità competente;
- il progettista;
- il costruttore (impresa edile);
- il tecnico certificatore;
- i notai;
- gli enti locali.
Per accedere al servizio gli utenti si dovranno registrare al portale web e sottoscrivere le condizioni d’uso che sono messe a disposizione, da parte del soggetto gestore, sul portale stesso.
Le condizioni d’uso prevedono l’invio di documentazione o di autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi ed, inoltre, le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.
Gestione del Catasto energetico
La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla gestione e al coordinamento di tutte le attività legate al Catasto energetico.
Le Autorità Competenti sono tenute a:
- far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto;
- caricare tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
- validare dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti dai diversi
soggetti operanti sul territorio di propria competenza.
Soggetti responsabili degli impianti termici
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto.
Il responsabile dell’impianto, come noto, è:
- il proprietario o l’utilizzatore dell’unità abitativa al cui servizio è installato l’impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d’impianto termico autonomo;
- l’amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell’edificio condominiale;
- il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 6 del dpr 74/2013, qualora sia stato formalmente delegato da uno dei soggetti a) o b9.
Attività di manutenzione e controllo
Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di
manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 7 del d.p.r. 74/2013, con le cadenze
previste.
Il responsabile dell’impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto
d’impianto, utilizzando il modello di cui al dm 10 febbraio 2014 (download modello editabile) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell’impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da
imprese iscritte nel registro delle imprese ed abilitate ai sensi del dm 37/2008.
Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell’impianto che la conserva e la allega al libretto.
La documentazione è conservata dal responsabile dell’impianto per cinque anni ed esibita all’atto dei controlli e delle verifiche ispettive.
Controllo di efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per:
- gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW
- gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
Sono esclusi dall’attività di controllo:
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda
sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma
delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW; - gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui
somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW; - i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi
potenza termica; - i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
- libretto d’impianto che deve essere conservato per l’intera durata in esercizio dell’impianto;
- libretto d’uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
- libretti d’istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell’impianto forniti dal produttore;
- autorizzazioni amministrative (libretto matricolare d’impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori)
- dichiarazione di conformità.
- i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
- codice dell’impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.
Rapporto di controllo di efficienza energetica
I manutentori abilitati trasmettono al CaRIT una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo.
Se il manutentore trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l’impianto non sicuro all’utilizzo, l’impianto è oggetto di visita ispettiva dell’Autorità Competente, con addebito dei costi.
Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Bollino verde
Il segno identificativo per i rapporti inviati all’Autorità competente mediante il Catasto degli Impianti Termici è costituito da un Bollino verde, riportante i seguenti dati:
- l’anno di emissione
- la tipologia d’impianto
- il numero progressivo
- i dati relativi all’Autorità emittente competente per territorio.
Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, per la quale è ammessa una tolleranza massima di 60 giorni:
- annuale,
- per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza
nominale inferiore o uguale a 10 kW; - per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW;
- per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza
nominale inferiore o uguale a 100 kW;
- per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza
- biennale,
- per le altre tipologie d’impianti.
Ispezioni
Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
- il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l’impianto non sicuro;
- il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell’attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all’articolo 17;
- non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche a seguito dell’accertamento ;
- gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici
anni; - vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell’impianto;
- in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all’articolo 8.
CaRIT
La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.
Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:
- scheda identificativa dell’impianto;
- libretto di impianto;
- rapporti di controllo di efficienza energetica;
- rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità Competente;
- rapporti di manutenzione e controllo;
- dichiarazione di manutenzione (art. 7 dpr 74/2013);
- documenti di gestione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
Ogni impianto censito è individuato nel CaRIT da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
Il CaRIT, disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l’interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica.
L’accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
Catasto regionale degli APE
I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del dpr 75/2013 rilasciano e trasmettono l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione per garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.
Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia oppure tramite una propria società regionale in house e in tal caso la struttura regionale competente in materia approva un piano di gestione biennale.
Ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l’Attestato di Prestazione Energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, e per quelli oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti (dm 26 giugno 2015).
Controlli sugli APE
I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione secondo i criteri indicati all’articolo 5 del dpr 75/2013, del decreto legislativo 192/2005 e all’articolo 5 del dm 26 giugno 2015, garantendo l’indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati.
La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall’Allegato C.
Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.
In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l’efficacia dell’azione di controllo oppure qualora risulta più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti di cui all’articolo 2, per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio degli APE
L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell’apposito elenco regionale dei richiedenti.
L’accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito software applicativo nell’ambito del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, la registrazione nell’elenco regionale, l’assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici aventi i requisiti previsti dal dpr 75/2013.
Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di 50,00 € da versare all’atto della domanda.
Per l’inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun Attestato, da versare all’atto del rilascio o della trasmissione.
I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2.
Frequenza dei controlli
La frequenza dei controlli è definita nell’allegato A.
Contributi per attività ispettive
Gli importi massimi per i contributi da versare per eventuali attività ispettive sono definiti nell’allegato B della legge.
Ultimo aggiornamento
29 Novembre 2018, 19:45