Sportello Unico per l'Edilizia

Campi da padel e da tennis: servono sia permesso di costruire che autorizzazione paesaggistica

La realizzazione di un campo da padel o da tennis non è un’attività edilizia libera, ma necessita di permesso di costruire perché costituisce una trasformazione del territorio. Se la zona è vincolata, serve anche l'autorizzazione paesaggistica

Data:
20 Aprile 2023

Per realizzare un campo da padel o da tennis serve il permesso di costruire, perché si configura una notevole ‘trasformazione’ del territorio.

Lo ha precisato il Tar Piemonte nella sentenza 223/2023 dello scorso 13 marzo, con la quale si è pronunciato sul ricorso contro un’ordinanza di demolizione e rimozione di due campi da padel e un campo da tennis, in quanto realizzati in assenza di titolo e su area sottoposta a vincoli ex d.lgs. 42/2004 e L.R. del Piemonte n. 45/1989, nonché in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali.

Ordine di demolizione e responsabilità del proprietario

In primis, i giudici piemontesi evidenziano che l’ordine di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario e si applica “anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato” (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2017).

Quindi, lo stato soggettivo dell’avente causa – nella specie la sua buona fede al momento dell’acquisto dell’opera senza titolo – è stato ritenuto irrilevante rispetto alla doverosità delle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione dell’abuso in quanto tale.

Tra l’altro, la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario non impone “all’amministrazione un peculiare ed aggiuntivo onere motivazionale” in ordine all’interesse pubblico sotteso a tale determinazione o all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera, a fronte del carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione.

Campi da padel e da tennis: serve il permesso di costruire

Secondo la parte ricorrente, i campi di padel e da tennis non costituiscono una nuova costruzione, ma rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera, in quanto non produttivi di volume e superficie.

Il TAR Piemonte sottolinea che le opere in questione hanno caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio.

In altri termini, non si tratta di “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” (art. 6, comma 1, lett. e-ter, del dpr 380/2001) poiché, al contrario, lo spianamento e la pavimentazione sono funzionali alla realizzazione di un campo sportivo e, dunque, di un’opera con una propria autonomia.

Allo stesso modo, non è possibile ritenere tale intervento edilizio rientrante nella categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro” o qualificabile come realizzazione di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del dpr 380/2001), poiché i campi in questione sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria.

L’autorizzazione paesaggistica

Tra l’altro, si segnala che siccome il terreno su cui sono state realizzate le attrezzature sportive in contestazione è considerato di notevole interesse pubblico ed è tutelato ai sensi dell’art. 136Tar Piemonte sentenza 223-2023, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, l’attività edilizia sarebbe anche subordinata all’acquisizione dell’apposita autorizzazione paesaggistica, che invece è assente.

Ultimo aggiornamento

20 Aprile 2023, 22:37