Sportello Unico per l'Edilizia

Camper, roulotte e case mobili: quando serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: se l’opera fornisce un'utilità prolungata non è precaria e non può essere realizzata senza autorizzazione edilizia

Data:
22 Aprile 2023

Una casa mobile dotata di allaccio elettrico e idrico, di scarico in fossa interrata, di un barbecue fisso, di un paio di piazzole in calcestruzzo e di due gazebo imbullonati su una base in calcestruzzo non può considerarsi opera precaria.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 3669/2023 dello scorso 12 aprile, che ha confermato la legittimità dell’ordinanza di rimozione delle opere abusive impartita dal comune.

Campers, roulottes e case mobili: configurazione edilizia

Palazzo Spada ricorda che, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. e. 5), del dpr 380/2001, costituiscono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Opere precarie

Il Consiglio di Stato prosegue la sua disamina ricordando che, per opera di carattere precario, deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2019, n. 7792; 11/1/2018, n. 150; Sez. V, 25/5/2017, n. 2464).

Il suddetto carattere deve essere “escluso se c’è un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della stessa” (Cons. Stato, Sez. IV, 7/12/2017, n. 5762).

In definitiva: la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, in quanto ciò che conta è la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2007 n. n. 5350).

Nel caso di specie – chiude il Consiglio di Stato – non sono ravvisabili elementi atti a comprovare che i camper e l’ulteriore manufatto soddisfino il requisito della precarietà, tutt’altro.

E’ infatti evidente che il ricorrente abbia utilizzato gli stessi per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare.

Ultimo aggiornamento

22 Aprile 2023, 00:00