Cambio di destinazione d’uso da palestra ad abitazione: la SCIA non basta, serve il permesso di costruire
Tar Salerno: non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra)
Data:
22 Gennaio 2021
La sentenza 93/2021 dello scorso 13 gennaio del Tar Salerno ci consente di ricordare quando basta una semplice SCIA e quando, invece, serve un vero e proprio permesso di costruire per effettuare un cambio di destinazione d’uso.
Nel caso di specie, il comune contestava l’inefficacia della SCIA presentata ai fini del ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile attualmente adibito ad attività commerciale (palestra).
Per il Tar, il comune ha ragione, in quanto ai sensi dell’art. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, anche in assenza di opere edilizie, la SCIA non è un titolo idoneo per i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, tali cioè da comportare l’assegnazione dell’immobile ad una categoria funzionale diversa da quella in essere, tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale (cfr. T.A.R. Marche, 20 luglio 2020, n. 467; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 5964; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2018, n. 846).
Di conseguenza, non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra).
Ultimo aggiornamento
22 Gennaio 2021, 22:37