Bonus facciate: occorre l’attestazione dell’equipollenza per comuni senza strumenti urbanistici
Il bonus facciate può essere applicato solo per gli immobili ricadenti in zone A e B, ma cosa accade in quei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e quindi di zonizzazione?
Data:
7 Luglio 2020
Il bonus facciate può essere applicato solo per gli immobili ricadenti in zone A e B, ma cosa accade in quei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e quindi di zonizzazione?
Con la risposta n. 182/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento in merito all’applicazione del bonus facciate in quei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e quindi di zonizzazione.
Ricordiamo che il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 e prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 nel caso di realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Il quesito di un contribuente
L’Istante vuole eseguire lavori di pulitura e tinteggiatura esterna di un fabbricato e vorrebbe fruire della detrazione per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A o B.
Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità di fruire della predetta detrazione anche qualora gli interventi riguardino edifici ubicati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici.
L’Istante ritiene che la detrazione spetta anche agli interventi di edifici situati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici se:
la zona in cui è ubicato l’edificio stesso abbia le caratteristiche di cui ai punti A e B, del citato decreto n. 1444 del 1968, come, eventualmente, attestato da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali.
Il dm 1444/1968 sugli standard urbanistici
L’Agenzia premette che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968.
Secondo quanto infatti stabilito dall’articolo 2 del decreto sono classificate zone territoriali omogenee:
- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.
La risposta delle Entrate
Le Entrate precisano che, nel caso di interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, la detrazione spetta qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato decreto identifica, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire:
- le dotazioni urbanistiche;
- i limiti di densità edilizia e di altezze;
- le distanze tra gli edifici da osservare;
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal legislatore, secondo le Entrate, “al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale”.
Il dm 1444/1968, tuttavia, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. Per tali motivi, si è ritenuto che, ai fini del “bonus facciate”, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B.
L’attestazione dell’equipollenza
Le Entrate concludono che l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del “bonus facciate”, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Tale assimilazione non può essere attestata, come proposto dall’Istante, da un ingegnere o architetto.
Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2020, 19:03