Il caso
L’istante è proprietario di un immobile in un condominio dove dovrebbero essere approvati dei lavori di restauro della facciata esterna e sui relativi balconi.
I lavori in particolare riguarderanno:
- i parapetti in muratura;
- i frontalini;
- i sotto-balcone;
- i pavimenti;
- la verniciatura delle ringhiere metalliche;
- gli interventi sugli intonaci;
- gli interventi sui ferri di armatura.
L’istante aggiunge che è proprietario di un altro immobile sul quale vorrebbe intervenire applicando il bonus facciate; questo necessita di interventi sulla pavimentazione di un terrazzo, nonché della tinteggiatura della relativa recinzione metallica.
I quesiti
Il contribuente chiede, in merito alle detrazioni degli interventi condominiali, se:
- nel caso del rifacimento totale dell’intonaco di facciata, il bonus copra anche il trattamento dei ferri di armatura;
- per il recupero dei balconi siano comprese le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino.
In merito all’altra proprietà il proprietario vuole sapere se il terrazzo possa essere equiparato ad un balcone, e sia quindi possibile detrarre le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica che lo delimita.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate ribadiscono, secondo quanto dettagliato anche nella circolare n. 2/E del 2020, che gli interventi ammessi al bonus facciate riguardano l’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.
Entrando nello specifico, le opere devono essere finalizzate al consolidamento, al ripristino, al miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la facciata esterna (grondaie , pluviali, parapetti, cornicioni, fregi, e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata), nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
Interventi esclusi dal bonus facciate
Devono, invece, considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio:
- le coperture (lastrici solari, tetti) e i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Risposta ai quesiti
Premesso ciò, le Entrate rispondono che in merito alle domande relative agli interventi condominiali è possibile fruire del bonus facciate per quel che riguarda le spese sostenute:
- per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie verticale;
- per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio;
- per il rifacimento dei balconi (sottobalcone, parapetto e frontalino).
Relativamente alle domande sull’altro fabbricato di proprietà, le Entrate chiariscono che un terrazzo non può essere equiparato ad un balcone pur costituendo, analogamente ad un balcone, una “proiezione” all’aperto dell’abitazione cui è contigua. Esso invece deve essere considerato al pari di un lastrico solare (“parete orizzontale” esclusa dal bonus facciate) e quindi per il terrazzo non si può beneficiare del bonus.
Inoltre, essendo il fabbricato “rurale”, le Entrate ricordano che per applicare il bonus facciate ad un immobile bisogna verificare la zona in cui esso ricade (il bonus è infatti applicabile solo nelle zone A o B o assimilate).