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Bonus facciate: è applicabile nel caso di sostituzione dei rivestimenti esterni?

Dalle Entrate chiarito se e come è applicabile il bonus facciate nel caso di completa sostituzione dei rivestimenti esterni di un fabbricato

Data:
3 Settembre 2020

Dalle Entrate chiarito se e come è applicabile il bonus facciate nel caso di completa sostituzione dei rivestimenti esterni di un fabbricato

Con la risposta n. 287/2020 del 27 agosto, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso della possibile detrazione con il bonus facciate degli interventi di completa sostituzione dei rivestimenti esterni che ricoprono l’intera superficie del fabbricato (nel caso specifico in mosaico).

Il quesito poso alle Entrate

L’istante vuole sostituire il rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio risalente agli anni ’70, senza eseguire interventi di efficientamento energetico.

Fa presente, al riguardo, che:

  •  l’edificio ha il basamento in pietra che riveste tutto il piano terreno rialzato, mentre gli 8 piani superiori sono interamente rivestititi in tessere di mosaico vetroso e che, pertanto, nell’edificio oggetto di intervento non sono presenti parti intonacate;
  •  non sarebbe possibile realizzare un intervento di isolamento termico “a cappotto” ma che potrebbe essere effettuato solo un intervento di coibentazione della facciata “tramite insufflaggio della cassavuota”.

Viene, quindi, chiesto all’Agenzia se il rifacimento del rivestimento in tessere di mosaico rientra nel bonus facciate e se, qualora fosse necessario a tal fine effettuare il predetto intervento di coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota, tale intervento debba rispettare i “requisiti minimi” del dm 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza indicati nel dm 11 marzo 2008.

Nello specifico, l’istante richiama la circolare n. 2/E del 2020 nella quale è stato precisato che:

se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Nel caso concreto, secondo l’interpellante, essendo l’edificio interamente ricoperto, tale rapporto sarebbe pari a zero.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio ed, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.

Il comma 220 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 stabilisce che gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi; vale a dire:

  • i requisiti minimi indicati nel decreto del MISE del 26 giugno 2015 che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del MISE 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.

Inoltre, le Entrate ricordano che ai fini della individuazione delle opere agevolabili, normalmente il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.

Tuttavia, nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato precisato che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 %, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Ai fini dell’applicazione del bonus facciate sarà, dunque, onere dell’istante (ed in particolare del progettista che dovrà asseverare l’intervento) fornire adeguata dimostrazione che l’intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all’obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell’involucro edilizio.

Conclusioni

In pratica le Entrate stabiliscono che l’intervento di sostituzione dei rivestimenti esterni sarebbe di per sé detraibile con il bonus facciate: sarà il progettista che dovrà dimostrare se l’intervento può derogare dal rispetto del decreto requisiti minimi (ad esempio se l’immobile è vincolato) o in alternativa asseverarne il rispetto.

In ogni caso è da evidenziare che nel caso in cui l’intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna ma, come prospettato dall’Istante, sia realizzato mediante “insufflaggio della cassavuota” risultando, quindi, irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse al bonus facciate.

Ultimo aggiornamento

3 Settembre 2020, 21:14