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Bonus barriere architettoniche: ecco come funziona il nuovo incentivo

Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la detrazione del 75% per le spese finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Data:
23 Gennaio 2022

Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare due incentivi che rientrano nei bonus edilizi: il superbonus 110% e il secondo introdotto dalla legge di Bilancio 2022; in entrambi i casi sono necessari determinati visti e asseverazioni da parte dei soggetti che intendono svolgere tali interventi.

Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021), ve n’è una importante che riguarda appunto l’introduzione del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche: per tutto il 2022 gli interventi potranno godere di una detrazione del 75% delle spese fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari.

Nell’agevolazione rientra anche l’automazione degli impianti.

Bonus eliminazione barriere architettoniche

Il comma 42 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2022 prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute in merito alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

E’ previsto, inoltre, che a tale agevolazione sia applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Nuovo articolo 119-ter del dl n. 34/2020

In particolare, la lettera a, comma 42 della legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo articolo 119-ter al dl n. 34/2020, n. 34 che stabilisce quanto segue:

ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Si segnala che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

I requisiti

Ai fini dell’accesso alla detrazione, per le spese da sostenere per la realizzazione di interventi per il superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, detti interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire, ossia:

  • accessibilità,
  • adattabilità,
  • visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Cessione del credito o sconto in fattura

La detrazione in esame potrà essere utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, sotto forma di detrazione in 5 rate annuali di pari importo

oppure

  • le opzioni dello sconto in fattura e cessione del credito.

La lettera b, comma 42, in modifica all’articolo 121 del dl n. 34/2020, stabilisce infatti che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Infine, si ha che la detrazione spetta anche per le spese relative agli interventi di:

  • automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche,
  • sostituzione dell’impianto,
  • smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Superbonus 110%

E’ opportuno ricordare, infine, che a partire dal 2021 gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono incentivati con il superbonus 110%, valido fino al 31 dicembre 2023, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante; nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%. E’ stato, inoltre, chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65.

Ultimo aggiornamento

23 Gennaio 2022, 20:05