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Autorizzazione paesaggistica semplificata: in Gazzetta il dpr 31/2017

Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Gazzetta il dpr 31/2017.

Data:
23 Marzo 2017

Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Gazzetta il dpr 31/2017.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.68 del 22-3-2017) il Decreto del presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017, recante:

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Il provvedimento entra in vigore il 6 aprile 2017.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).

L’approvazione del dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, abrogando il vecchio dpr 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.

Negli allegati A e B del dpr approvato sono stati individuati 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

 

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017

Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici.

Ultimo aggiornamento

23 Marzo 2017, 23:49