Autorizzazione e deposito sismico in Campania: procedimento semplificato per le “opere di minore rilevanza”
La Regione Campania aggiorna le procedure per autorizzazione/deposito sismico. Previsti due canali diversificati in base alla rilevanza dell’opera rispetto l’incolumità pubblica
Data:
26 Luglio 2020
La Regione Campania aggiorna le procedure per autorizzazione/deposito sismico. Previsti due canali diversificati in base alla rilevanza dell’opera rispetto l’incolumità pubblica
Con la delibera n. 290/2020 della Regione Campania viene apportata la modifica del “Regolamento per l’espletamento delle attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania” (regolamento n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83).
Le integrazioni al regolamento regionale n° 4/2010 si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate negli ultimi anni al dpr 380/2001, nonché all’entrata in vigore di nuove norme in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Nello specifico, alcune delle modifiche hanno riguardato gli aspetti procedurali del rilascio delle autorizzazioni sismiche.
Le novità in materia di antisismica in Campania
L’aggiornamento del regolamento riguarda in primis alcune novità introdotte, in materia antisismica, dalla Regione:
- le modifiche e le integrazioni conseguenti all’introduzione della procedura per i lavori minori (previste al comma 10 art. 2);
- le modifiche relative alle violazioni delle norme sismiche (dell’ art. 6), accertate nel corso delle attività di vigilanza con l’abolizione della figura del Collaudatore d’Ufficio e l’inserimento della sanzione amministrativa;
- l’introduzione dell’art. 4 bis recante la possibilità di trasferimento, ai Comuni che ne fanno richiesta, delle attività e delle funzioni (di cui agli articoli 2, 4 e 5, della stessa legge) del Genio Civile, relativamente ad interventi su edifici con altezza strutturale fino a 10,50 m.
Il regolamento campano viene inoltre aggiornato alle ultime modifiche apportate al dpr 380/2001, con cui è stata prevista in materia antisismica la differenza tra:
- interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
In particolare ricordiamo che gli interventi di minore rilevanza consistono in:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20, e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti (compresi gli edifici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile);
- le costruzioni che non rientrano negli interventi rilevanti di nuova costruzione che si discostino dalle usuali tipologie; le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli.
Il procedimento semplificato per interventi di minore/privi di rilevanza per la pubblica incolumità
La novità più importante apportata al regolamento introduce, ai fini della semplificazione, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell’importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità.
Vengono infatti previsti due canali diversificati:
- per gli interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità è sempre prevista l’autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione;
- per gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza, in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1 dello stesso regolamento, è prevista la sola denuncia dei lavori.
E’ stato, infatti, evidente, per la regione Campania, che a fronte di un così considerevole mutamento della normativa nazionale in materia sismica, relativa alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, si rendesse necessario adeguare gli strumenti normativi e/o regolamentari regionali.
Pertanto, le modifiche ed integrazioni proposte accolgono quanto disposto dalla vigente normativa nazionale, nel rispetto dei dettami della normativa regionale, tenendo conto, altresì, anche di altre leggi regionali campane (come la L.R. 29 dicembre 2018, n. 59. “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”).
Ultimo aggiornamento
26 Luglio 2020, 08:07