Sportello Unico per l'Edilizia

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

       Utilizzo della CILA Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo.

 

 

 

 Utilizzo della CILA

Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo. (Art. 6/bis).

Si potrà utilizzare sempre per gli interventi già previsti, es.:

Manutenzione straordinaria – Interventi e opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti NON STRUTTURALIdegli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Opere interne, NON sulle parti strutturali degli edifici.
  • Restauro e risanamento conservativo, NON sulle parti strutturali degli edifici.
  • Modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con opere NON strutturali.
  • Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che NON riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.Con la nuova normativa, è stato notevolmente ampliata la sfera di impiego della CILA, infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi non ricompresi:

 

    • Estensione degli interventi soggetti a CILA
  • Nell’attività edilizia libera. (Art. 6 DPR 380/01).
  • In quelli che richiedono la Scia normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01).
  • In quelli che richiedono il permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01).

Titolo abilitante: “CILA”, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, a condizione che NON porti modifiche:

  • alla superficie e volumetria complessiva, al prospetto;  alla sagoma (possibile con la SCIA normale); all’uso in atto.

Esempi lavori che NON devono riguardare le PARTI STRUTTURALI dell’edificio:

Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Diversa sistemazione dei locali rispetto al progetto. Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari. Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici. Paratie antiallagamento. La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto. Recinzioni, ecc.

SINTESI

NORMATIVA  Art. 6/bis DPR n. 380/01 s.m.i. (Leggi regionali e strumenti urbanistici comunali).
TITOLO ABILITATIVO  CILA, (predisposta nello stampato unificato), con l’asseverazione di un tecnico abilitato, con il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori, se persona diversa dal progettista).

Inizio immediato, (se contestualmente alla presentazione al Comune NON viene richiesto di acquisire atti di assenso), con la copia della CILA, sul luogo dei lavori.

CONDIZIONE Rispetto delle normative di settore, fra le altre: quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica nonché le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. (Potrebbe servire un’autorizzazione o nulla osta).

Conformità agli strumenti urbanistici, alla normativa comunale e regionale.

L’intervento NON deve riguardare le parti strutturali. (Altrimenti necessita la SCIA normale).

RESPONSABILI Committente (proprietario), il costruttore, il direttore dei lavori, (normalmente il progettista).

Nel caso di difformità,anche la persona che ha presentato la “CILA”. – Responsabilità solidale –

 

Diritti di segreteria

€ 50,00 per CILA da versare su c.c.p. intestato al Comune di Oliveto Citra n. 15315849

Ultimo aggiornamento

21 Luglio 2017, 23:38