ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE – Dal 1° giugno 2015 obbligatoria la modalità telematica
A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento: a) dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; b) dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite; c) dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni; d) tipi mappali; e) tipi di frazionamento; f) tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; g) tipi particellari.
Data:
17 Marzo 2015
A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:
a) dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
b) dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;
c) dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
d) tipi mappali;
e) tipi di frazionamento;
f) tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
g) tipi particellari.
E’ questa la novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 35112 dell’11 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate:
a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c), la procedura DOCFFA e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009;
b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g), la procedura PREGEO e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006.
In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.
Ultimo aggiornamento
17 Marzo 2015, 07:20