Ascensori e Montacarichi
NORMATIVA Ai sensi dell’articolo 12 del D.P.
NORMATIVA
Ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi è soggetta a comunicazione entro 10 giorni, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio, contenente:
- l’indicazione del luogo di messa in esercizio;
- la tipologia dell’impianto e i dati relativi a:
- velocità;
- portata;
- corsa;
- numero fermate;
- tipo di azionamento.
- indicazione della ditta installatrice;
- indicazione della ditta costruttrice (per i montacarichi);
- indicazione della ditta manutentrice;
- indicazione del soggetto incarico per l’effettuazione delle visite periodiche, ai sensi dell’articolo 13, c. 1, del D.P.R. stesso.
Il comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche (articolo 12, comma 3).
In caso di modifiche costruttive (cambiamento di velocità, cambiamento di portata, cambiamento di corsa, cambiamento di azionamento, sostituzione macchinario, sostituzione di cabina, sostituzione di quadro elettrico, sostituzione di porte, sostituzione di altri componenti principali), il proprietario, o il suo legale rappresentante provvedono alla comunicazione al comune competente per territorio come per la messa in esercizio di un nuovo impianto.
Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvede, a mezzo di tecnici, l’ente pubblico (A.R.P.A. – Ispettorato del Lavoro) o privato (Organismi di Certificazione Notificati) incaricato dalla proprietà dello stabile.
In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al comune che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria del soggetto incaricato delle verifiche, con esito positivo.
Devono essere effettuate verifiche periodiche di controllo ogni due anni su richiesta dei proprietari o legali rappresentanti, gli esiti delle quali debbono essere verbalizzati e copia del verbale o annotazione dello stesso deve essere inserita nell’apposito libretto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. n. 162/1999 che, al comma 3, prevede inoltre l’obbligo di esposizione in ogni cabina, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, delle avvertenze per l’uso e della targhetta indicante il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, l’installatore e il numero di fabbricazione, il numero di matricola, la portata complessiva e il numero massimo di persone.
VERIFICHE PERIODICHE
Le verifiche periodiche sono effettuate ogni due anni a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, dai seguenti soggetti:
- l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
- la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
- la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII;
- gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 (48).
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
MANUTENZIONE
Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell’impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell’impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
- Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all’anno per i montacarichi (55):
- a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.
Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, previo accertamento da parte degli organi di controllo riguardo la responsabilità civile o penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio.
In merito: “Il regolamento adottato per l’attuazione della direttiva CEE 90/486 recepita dalla l. 19 febbraio 1992 n. 142, che ha esteso la normativa di sicurezza degli ascensori elettrici e quelli idraulici od oleoelettrici, legittimamente dispone che la nuova normativa si applica ai detti ascensori ad uso privato, per la cui installazione venga chiesta l’autorizzazione dopo il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso”. (Cons. Stato, ad. gen., 23 dicembre 1993, n. 150).
NUOVO REGOLAMENTO ASCENSORI
Il D.P.R. n. 23/17, in attuazione della direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 recante “Nuovo Regolamento Ascensori”, modifica il D.P.R. 162/99 per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
Nello specifico:
-
- il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile;
- l’ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’UE oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo;
- si evidenzia l’assenza dell’obbligo di messa in sicurezza degli impianti installati prima del 1999;
- non è prevista tassa sugli ascensori.
Per quel che riguarda l’art.12, ovverosia la messa in esercizio di ascensori, montacarichi e di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s, è confermato l’obbligo di comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto (comma 1).
Il Nuovo Regolamento apporta alcune modifiche ai seguenti commi dell’art.12 del vecchio dPR 23/2017, specificando che la comunicazione va effettuata entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto, deve contenere:
- l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 17/2010;
- la copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all’art. 3, comma 3, lettera e), del d.lgs.17/2010;
- l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del MISE 37/2008 cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, che abbia accettato l’incarico;
- l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto che abbia accettato l’incarico. L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
- In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal Regolamento, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio
- Qualora la comunicazione venga presentata dopo i 60 giorni, deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.
Attività | ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI |
Normativa | D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. |
Titolo amministrativo | Comunicazione. |
Istruttoria | La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
a) le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente; b) l’indicazione del luogo di messa in esercizio; c) la tipologia dell’impianto e i dati relativi a: • velocità; • portata; • corsa; • numero fermate; • tipo di azionamento. d) indicazione della ditta installatrice; e) indicazione della ditta costruttrice (per i montacarichi); f) indicazione della ditta manutentrice; g) indicazione del soggetto incarico per l’effettuazione delle visite periodiche, ai sensi dell’articolo 13, c. 1, D.P.R. 162/1999. Alla denuncia va allegata: a) copia documento di identità; b) copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 6, comma 5, D.P.R. 162/1999; c) copia dell’atto di accettazione dell’Ente incaricato delle ispezioni periodiche. |
Tempistica | La denuncia deve essere presentata entro 10 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. |
Validità del titolo | Permanente. Condizionata all’esito delle verifiche periodiche o straordinarie (artt. 13 e 14 D.P.R. 162/1999). |
Note | Gli uffici comunali comunicano il numero di matricola assegnato all’impianto entro 30 giorni. |
Moduli
Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore/montacarichi
Ultimo aggiornamento
8 Luglio 2017, 09:20