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Ascensore in zona sismica: serve l’ok del genio civile regionale

Tar Lazio: per installare l’ascensore in zona sismica non è necessario alcun titolo abilitativo; è tuttavia obbligatoria l’autorizzazione del genio civile regionale La sentenza del Tar Lazio n.

Data:
21 Dicembre 2018

Tar Lazio: per installare l’ascensore in zona sismica non è necessario alcun titolo abilitativo; è tuttavia obbligatoria l’autorizzazione del genio civile regionale

La sentenza del Tar Lazio n. 11553/2018 conferma che l’installazione di un ascensore in zona sismica non necessita il rilascio di alcun titolo abilitativo, ai sensi della norma sull’edilizia libera; tuttavia nelle località sismiche non possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (genio civile regionale).

I fatti

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da una società che, avendo installato un ascensore in un immobile chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma con cui si contestava una ristrutturazione edilizia abusiva, consistente nell’installazione dell’ascensore interno nel vano scala condominiale in assenza del titolo abilitativo.

Trattandosi di un ascensore realizzato nel 2013, e per il quale non è stato mai redatto l’atto di asseverazione e la dichiarazione congiunta geologo-progettista, era stato presentato un progetto in sanatoria, tuttora in corso. Pertanto, a detta dei ricorrenti, è illegittimo l’ordine di demolizione in pendenza del procedimento di sanatoria.

Sentenza Tar Lazio

I giudici del Tribunale amministrativo hanno considerato illegittima la determinazione del Comune che ha ordinato la demolizione dell’ascensore.

Premesso che:

  • gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera (chiarito definitivamente nel Glossario unico per le opere di edilizia libera – dm 2 marzo 2018)
  • in giurisprudenza gli ascensori interni sono costantemente ricondotti alla nozione di “volume tecnico“, non computabile nella volumetria (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059)

Tuttavia, trattandosi della realizzazione di un ascensore all’interno di un edificio situato in zona sismica è obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nel dpr 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni.

In particolare, l’art. 94:

indipendentemente dall’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

Dall’esame della normativa appena descritta si desume la necessità, a prescindere dal titolo abilitativo edilizio, non richiesto dalla legge, che l’intervento per la costruzione di un ascensore in zona sismica sia autorizzato dall’ufficio tecnico regionale.

Nel caso in esame non è mai stata rilasciata la prescritta autorizzazione, essendo incompleta la documentazione presentata all’ufficio tecnico regionale. Risulta essere tuttora in corso la procedura, da parte dell’amministrazione regionale, per accertare la conformità tecnica dell’installazione dell’ascensore alla normativa antisismica, essendo stata richiesta ulteriore documentazione integrativa dal Genio civile regionale, inoltrata al condominio committente.

Ciò che va posto in risalto, quindi, non è la mancanza del titolo edilizio in quanto l’installazione di un ascensore rientra tra gli interventi di edilizia libera volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, bensì l’accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, essendo stato eseguito un progetto carente della relativa autorizzazione.

L’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale.

Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso viene accolto.

Ultimo aggiornamento

21 Dicembre 2018, 22:07