Sportello Unico per l'Edilizia

Arrivano le regole per la CILA. Ecco come procedere

Arrivano le nuove regole per la CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata).

Data:
11 Dicembre 2016

Arrivano le nuove regole per la CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata). Ecco come procedere alla luce delle novità introdotte dal decreto SCIA 2

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) ha introdotto una serie di modifiche al testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001), tra cui l’art. 6 bis relativo agli interventi soggetti a CILA.

Gli interventi soggetti a CILA

Secondo la nuova formulazione del testo, che entrerà in vigore l’11 dicembre 2016, gli interventi soggetti a CILA sono quelli che non ricadono nell’ambito di applicazione di:

  • art. 6: attività di edilizia libera
  • art. 10: interventi soggetti a permesso di costruire
  • art. 22: interventi subordinati a denuncia di inizio attività

Per conoscere nel dettaglio l’elenco di tutti gli interventi soggetti a CILA, si rimanda all’articolo “Titoli abilitativi edilizi, ecco la guida definitiva in funzione degli interventi da realizzare“.

Le nuove regole per la CILA

La CILA può essere inoltrata anche per via telematica da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Devono comunque essere rispettate le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, vanno rispettate:

  • le norme antisismiche
  • le norme di sicurezza
  • le norme antincendio
  • le norme igienico-sanitarie
  • le norme relative all’efficienza energetica
  • le norme di tutela dal rischio idrogeologico
  • le disposizioni del dlgs 42/2004

L’interessato trasmette all’amministrazione comunale

  • l’elaborato progettuale
  • la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato

Il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori da eseguirsi:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
  • sono compatibili con la normativa in materia sismica
  • rispettano la normativa sul rendimento energetico
  • non interessano parti strutturali dell’edificio

La comunicazione contiene gli identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

CILA e multe in caso di inadempimento

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Le Regioni a statuto ordinario disciplineranno le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

Ultimo aggiornamento

2 Dicembre 2016, 18:26