Arriva la SCIA unica semplificata in edilizia
SCIA unica semplificata, ok del Governo al nuovo decreto legislativo sulla SCIA unica semplificata che sarà operativa entro il primo gennaio 2017 Sta per arrivare la nuova SCIA (Segnalazione inizio attività certificata) che promette di semplificare la vita ai cittadini e ai tecnici impegnati in attività edilizie.
Data:
17 Giugno 2016
SCIA unica semplificata, ok del Governo al nuovo decreto legislativo sulla SCIA unica semplificata che sarà operativa entro il primo gennaio 2017
Sta per arrivare la nuova SCIA (Segnalazione inizio attività certificata) che promette di semplificare la vita ai cittadini e ai tecnici impegnati in attività edilizie.
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016, n. 120 su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si tratta di semplificazioni e nuove modalità di presentazione della SCIA in edilizia.
Nello specifico, si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale.
La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modulo.
E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate.
Il decreto prevede, inoltre, che la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
La semplificazione si realizza soprattutto grazie al ribaltamento di una serie di oneri in capo alla pubblica amministrazione invece che sul cittadino interessato: questi infatti non dovrà più produrre alcun documento che già sia in possesso della pubblica amministrazione.
L’amministrazione potrà chiedere informazioni e documenti solo nel caso in cui ciò che è stato trasmesso dal richiedente non corrisponde a quanto richiede la SCIA; è espressamente vietata ogni richiesta di documentazione aggiuntiva.
E’ stata disciplinata anche la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento, deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
Viene, infine, introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed Enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il primo gennaio 2017.
Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2016, 09:29