Sportello Unico per l'Edilizia

Arriva il testo unico su terre e rocce da scavo

Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 ha approvato un dpr che semplifica la disciplina relativa a terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del dl 133/2014 (Sblocca Italia), convertito con modifiche dalla lg 164/2014.

Data:
22 Luglio 2016

Il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 ha approvato un dpr che semplifica la disciplina relativa a terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del dl 133/2014 (Sblocca Italia), convertito con modifiche dalla lg 164/2014.

Il nuovo quadro normativo ha come obiettivo fornire chiarezza e coerenza alla disciplina nazionale e comunitaria, definendo un testo unico che racchiuda tutte le disposizioni oggi vigenti in materia di terre e rocce da scavo, tra cui il dm 161/2012, recante la disciplina sulla loro utilizzazione.

Terre e rocce da scavo, le semplificazioni del testo unico su terre e rocce da scavo

Il nuovo dpr è stato oggetto di consultazioni, riflessioni ed osservazioni da parte di cittadini, società pubbliche e stakeholder, con l’obiettivo di raggruppare in un testo unico la normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo e consentire un rafforzamento della tutela ambientale e della competitività delle imprese.

Le principali novità del testo unico su terre e rocce da scavo sono:

  • maggiore velocità  per l’attestazione che le terre e le rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti
  • supervisione sull’utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica
  • individuazione di procedure uniche per gli scavi e caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica
  • rafforzamento del sistema di controllo
  • eliminazione del parere preventivo per l’ approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti
  • maggiore velocità procedurale nell’apportare “modifiche sostanziali” al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto
  • possibilità di proroga di 2 anni della durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni
  • possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni
  • tempistica certa, massimo 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la protezione ambientale
  • specifica procedura per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti.

Ultimo aggiornamento

22 Luglio 2016, 16:08