Sportello Unico per l'Edilizia

Arriva il nuovo Piano Casa Campania: ecco il dettaglio delle modifiche introdotte

Piano Casa Campania, le novità in base alla legge regionale 6/2016.

Data:
7 Aprile 2016

Piano Casa Campania, le novità in base alla legge regionale 6/2016. Previste anche misure per impianti eolici e con biomasse, programmi di rigenerazione urbana e sviluppo di spazi verdi urbani

E’ già in vigore la legge regionale Campania 5 aprile 2016, n. 6, recante “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 22 del 5 aprile 2016.

La nuova legge introduce una serie di novità per dare slancio all’economia campana, tra cui alcune modifiche al Piano Casa.

Modifiche al Piano Casa Campania 2016

L’articolo 8 della legge 6/2016 introduce le seguenti modifiche al Piano Casa Campania (legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19):

  1. la lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso.”;
  2. alla lettera g), del comma 2 dell’articolo 4, la parola “presente” è soppressa e, dopo la parola “legge”, sono aggiunte le seguenti: “regionale 18 gennaio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016)”;
  3. alla lettera c), del comma 2 dell’articolo 5, dopo le parole “dei fabbricati” sono aggiunte le seguenti: “di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;
  4. al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “dell’imprenditore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “del proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;
  5. al comma 4 dell’articolo 6 bis dopo le parole “di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge ” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
  6. al comma 5 dell’articolo 7 dopo le parole “le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
  7. al comma 8 bis dell’articolo 7, dopo le parole “È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016” e dopo le parole “purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
  8. all’articolo 7 bis:
    1. al comma 1, dopo le parole “mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti” sopprimere le parole “sempre con destinazione ad attività produttive”;
    2. al comma 2, dopo le parole “Fermo restando” aggiungere le parole “il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall’intervento e” e sostituire le parole “delle nuove strutture produttive” con le seguenti: “del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1”;
    3. alla lettera c) del comma 2, dopo le parole “purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari” sopprimere le parole “e comunque, rientranti nell’ambito delle attività produttive”;
    4. alla lettera d) del comma 2 sopprimere la parola “produttivo”;
  9. al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;
  10. il comma 4 bis dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “4bis. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda.”.

Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse

La  nuova legge prevede che entro 180 giorni, con delibera di Giunta regionale, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.

In attesa dell’approvazione delle deliberazioni è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.

Il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d’energia con utilizzo di biomasse, fruenti di incentivi previsti dalle vigenti norme sull’uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 30 del dpr 380/2001 è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della legge.

Altre misure

La legge definisce inoltre una serie di interventi tra cui:

  • Azioni di promozione delle start up innovative
  • Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa
  • Tutela e sviluppo dell’artigianato artistico
  • Misure per il commercio
  • Modifiche legislative in materia di agricoltura e attività venatoria
  • Misure in materia di pesca e acquacoltura
  • Misure in materia di piano casa
  • Misure in materia di edilizia sociale
  • Misure per il contrasto all’abusivismo edilizio
  • Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani
  • Misure per la mobilità sostenibile, l’economia verde e il riequilibrio ambientale
  • Misure in materia di servizio idrico integrato e piano dei rifiuti
  • Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse
  • Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico
  • Norme per lo sviluppo del turismo balneare
  • Misure urgenti per le Universiadi 2019
  • Trasporti e reti al servizio dei cittadini e del territorio
  • Disposizione per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale
  • Misure a sostegno delle politiche sociali regionali
  • Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile
  • Altri interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria

 

Legge regionale 6/2016 Campania

Ultimo aggiornamento

7 Aprile 2016, 22:16