Arriva il nuovo modello unico per i piccoli impianti fotovoltaici
Nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici, in vigore dal 24 novembre 2015.
Data:
26 Novembre 2015
Nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici, in vigore dal 24 novembre 2015. Ecco per quali impianti si usa e come si compila
A seguito della pubblicazione del decreto 19 maggio 2015, trascorsi già 180 giorni, è possibile utilizzare dal 24 novembre 2015 il nuovo modello unico piccoli impianti fotovoltaici, al fine di velocizzare e snellire le procedure per l’installazione.
Il nuovo modello unico verrà utilizzato esclusivamente per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti aventi le seguenti caratteristiche:
•essere realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
•avere potenza nominale non superiore a 20 kW
•avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
•essere tra quelli per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto
•essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del d.lgs 28/2011
•non essere in presenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo
•essere aderenti o integrati, ossia l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, inclusa l’autorizzazione paesaggistica
Il modello unico è costituito da 2 parti.
Nella prima parte del modello, da compilare prima dell’inizio dei lavori, vanno riportati i seguenti elementi:
• dati anagrafici del richiedente e titolarità del diritto
• data di inizio dei lavori, caratteristiche tecniche dell’impianto e dati catastali dell’immobile interessato
• dati per procedere all’addebito dei costi di connessione (IBAN, carta di credito, addebito in bolletta)
Al modello vanno poi allegati:
• schema elettrico unifilare dell’impianto
• scansione di un documento d’identità
• eventuale delega alla presentazione della domanda
Nella seconda parte del modello, da compilare ad intervento concluso, vanno indicati:
•la data di ultimazione dei lavori
•la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori
•la conformità dell’impianto
•la conoscenza del contratto e del regolamento di esercizio
Ultimo aggiornamento
26 Novembre 2015, 21:44