Appunti di sintesi: il PNRR/ter e la disciplina dell’attività edilizia
Nell’ottica degli interventi previsti dal PNRR/ter il Parlamento ha approvato il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, che contiene alcune modifiche alla disciplina edilizia con l’intento di favorire nell’immediato lo snellimento delle procedure, e più in generale, per facilitare le installazioni energetiche alternative e la realizzazione delle infrastrutture attinenti. rattasi di una sintesi che pone in evidenza solo gli aspetti più rilevanti, (che necessitano all’occorrenza nell’applicazione di un approfondimento), che possono interessare gli uffici tecnici e gli organi di controllo.
Data:
27 Aprile 2023
PROROGA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Prevista ora dall’art. 18 c. 4 del D.L. n. 13/2023)
Infrastrutture di rete a banda ultra-larga, fissa e mobile
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui alla normativa europea, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del decreto legge, (ovvero il 24 aprile 2023).
Altri interventi edili
Uguale condizione anche per i Permessi di costruire e SCIA, per le autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, comunque, denominate, anche se già prorogate ai sensi del testo unico per l’edilizia e/o dalle numerose ultime leggi al riguardo.
Per riassumere si aggiungono due anni di validità dei titoli abilitativi, non scaduti alla data, appunto, come accennato dell’entrata in vigore del decreto in parola.
(Prolungamento automatico di validità per legge, senza alcun intervento diretto degli interessati e bisogno di comunicazione alle istituzioni competenti).
Alcuni esempi:
- Il Permesso di costruire (SCIA) in scadenza in data 24 aprile 2023 continuerà ad esistere ed essere efficacie per 24 mesi, in altre parole fino al 24 aprile 2025. (Se l’interessato ha comunicato la richiesta di proroga prevista dal decreto (Milleproroghe: L. n. 14/2023) si aggiungono inoltre altri due anni)
- Il Permesso di costruire (SCIA) in scadenza in data 01 novembre 2024, viene prorogato di 24 mesi, in altre parole fino al 01 novembre 2026. (Se l’interessato ha comunicato la richiesta di proroga prevista dal decreto (Milleproroghe: L. n. 14/2023) si aggiungono inoltre, anche in questo caso, altri due anni)
Come accennato a questa proroga automatica vanno aggiunte, quelle previste da altre legislazioni, ed in particolare, quelle indicate:
- dall’art. 15, comma 2, del medesimo testo unico sull’edilizia;
- dall’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. Semplificazioni);
- dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia);
- dall’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 del 2022 (c.d. Ucraina);
- dalla legge n. 14/2023 (c.d. Milleproroghe) che pochi mesi fa ha integrato l’articolo sopra citato (10-septies D. L. n. 21/2022).
La normativa richiede comunque la conformità agli strumenti urbanistici ai piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo, ecc,).
Atti abilitanti interessati al provvedimento (Elenco non esaustivo, da controllare):
- Permesso di costruire.
- SCIA super in alternativa al Permesso di costruire (o propria). (Segnalazione certificata d’inizio attività)
- SCIA normale – ordinaria. (Segnalazione certificata d’inizio attività)
- Titolo unico. (Con Permesso/SCIA)
- PAS – Autorizzazione unica –
- Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate.
- Autorizzazioni sismiche.
- Convenzioni di lottizzazioni e relativi piani attuativi.
- Autorizzazioni e concessioni, previste da altri vincoli. Ecc.
Atti abilitanti NON interessati al provvedimento (Elenco non esaustivo, da controllare):
- CILA
- CILAS
- CIL
- Autorizzazioni ordinarie, ecc.
Codice delle comunicazioni – Modifiche alla normativa sismica (Art. 49-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, previsto ora dall’art. 18 del D.L. n. 13/2023)
La modifica si riferisce a misure di semplificazione per la realizzazione degli impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza sismica riguardanti gli interventi previsti dal codice delle comunicazioni e stabilisce che non sono soggetti all’autorizzazione preventiva, ma solo al deposito del progetto.
Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo:
- microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria;
- infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 3.
Questi interventi che hanno minore rilevanza e prevedono l’esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale presso l’ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e la conformità agli strumenti urbanistici.
L’avvenuto deposito abilita l’inizio immediato dei relativi lavori
Codice delle comunicazioni – Alta velocità (Art. 54/bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, previsto ora dall’art. 18 del D.L. n. 13/2023)
Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l’autorizzazione.
Nei casi di installazione delle infrastruttur e la realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le stesse e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico.
In sintesi nel particolare:
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(L’art. 47 c. 1/b del D.L. n. 13/2023, ha inserito nel D. Lgs. n. 199/2021, il nuovo l’art. 22-bis: Procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici)
Impianti fotovoltaici, nuova disciplina (D. Lgs. n. 199/2021, art. 22-bis c. 1/b, come modificato dall’art. 47 c. 1/b del D.L. n. 13/2023)
L’installazione, con qualunque modalità, (si ribadisce con qualsivoglia tecnica costruttiva, nel rispetto della sicurezza specifica), in aree e immobili fuori vincolo, di impianti fotovoltaici:
- Su terra e delle relative opere connesse.
- Sulle infrastrutture necessarie, ubicate nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
- Nelle discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione, di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali, ove previste.
(Si ritiene sia necessaria, in ogni caso, la presentazione di una Comunicazione (CIL), riguardante l’individuazione dell’area, la tipologia dell’impianto, la potenza, le norme di sicurezza, antincendio, l’asseverazione riguardanti le varie specifiche legislazioni correlate, la compatibilità dell’intervento e quant’altro previsto dalla normativa regionale).
Si precisa però che tale Comunicazione, in questi casi, non può essere presentata per lavori edilizi diversi, (per i quali serve lo specifico titolo abilitativo) se non quelli strettamente legati al funzionamento dell’impianto.
Impianti fotovoltaici esentati dalla valutazione ambientale (L’art. 47 c. 1/b del D.L. n. 13/2023, ha inserito nel D. Lgs. n. 199/2021, il nuovo l’art. 22-bis)
Fino al 30 giugno 2024 sono esentati dalle valutazioni ambientali:
- I progetti con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere con dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee.
- I progetti di impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi.
- I progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei già menzionati interventi, sino a 50 MW.
- I progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW.
- I progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
- Ed altro ancora.
Impianti fotovoltaici su immobili o aree protette dal punto di vista paesaggistico (D. Lgs. n. 199/2021, art. 22-bis c. 2, come modificato dall’art. 47 c. 1/b del D.L. n. 13/2023)
Se l’intervento d’installazione di impianti fotovoltaici ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è soggetto a SCIA (non ad autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata) e deve essere trasmesso preventivamente, prima di iniziare i lavori, all’autorità titolare del medesimo, (competente Soprintendenza)
Trova applicazione il silenzio assenso che si attiva dopo 30 gg. dalla data di presentazione della stessa SCIA a tale organo, ed è immediatamente efficace, se non vengono comunicati, dalla stessa, motivi ostativi o di sospensione per approfondimenti istruttori.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali di proprietà pubblica e d’uso pubblico (Art. 46 c. 1 del D.L. n. 13/2023)
L’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica
e con destinazione d’uso pubblico sottoposti a tutela, (ove interessati da interventi del PNRR o del PNC), può avvenire ora mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), (anziché previa richiesta dell’autorizzazione ordinaria, a condizione che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti).
Trova applicazione, anche in questo caso, il silenzio assenso, che si attiva dopo 30 gg. dalla data di presentazione della stessa SCIA a tale autorità, competente (Soprintendenza) ed è immediatamente efficace, se non vengono comunicati, dalla stessa, motivi ostativi o di sospensione per approfondimenti istruttori.
Nel caso di attestazioni false e non veritiere, oltre alle sanzioni penali, la Soprintendenza stessa può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.
Istallazioni di impianti fotovoltaici nelle aree agricole (Art. 49 c. 3 del D.L. n. 13/2023)
Al di fuori delle aree protette, soggette a vincolo, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove poste, in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, alle seguenti condizioni:
- I pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo.
- I pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili.
- L’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.
Gli impianti vengono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, qualora siano realizzati direttamente da imprenditori agricoli, ecc.
Realizzazione in aree agricole e destinazione d’uso
Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso delle aree e sono quindi compatibili per legge in zona classificata agricola.
L’esercizio dell’impianto, non fa perdere all’area la sua destinazione.
Semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili (Art. 49 c. 1, 2, 3 del D.L. n. 13/2023)
Nello specifico:
Impianti eolici:
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta:
- fino a 20 kW;
- con altezza superiore a 5 metri (cd. minieolico),
se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Impianti di accumulo
L’installazione di impianti di accumulo elettrochimico del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS), se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.
Impianti fotovoltaici e gli strumenti urbanistici comunali
NON sono fatte salve nel testo del decreto le prescrizioni previste negli strumenti urbanistici comunali, perché queste installazioni dichiarate di pubblica utilità costituiscono (dovrebbero costituire) infrastrutture nazionali di carattere strategico della massima necessità e urgenza, per cui queste disposizioni prevalgono (dovrebbero prevalere) su normative e prescrizioni degli strumenti urbanistici, ambientali e norme correlate.
Però non si sottraggono, per il principio di specialità, alle normative di riferimento, come tecnica costruttiva, asseverazioni, certificazioni di conformità, collaudo, sistemi di sicurezza, ecc.
Riguardo all’osservanza degli strumenti urbanistici, essendovi interpretazioni diverse, è bene comunque sottolineare che la novella normativa inserisce l’installazione degli impianti in questione, nella declaratoria della manutenzione ordinaria, con tutto ciò che ne consegue.
Una condizione che pone in modo specifico la legge per la realizzazione di interventi della citata manutenzione ordinaria rientrante nelle opere in attività edilizia libera è che siano: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore …” Tali prescrizioni non vengono riprese dalla nuova legge, perché già contemplate per l’esecuzione di opere rientranti in tale intervento manutentivo.
La stessa normativa comunale, anche se di rango inferiore, per il principio della gerarchia delle fonti, non si ritiene superata perché è la stessa legge che disciplinando l’installazione degli impianti come manutenzione ordinaria, l’assoggetta alle limitazioni riguardanti l’intervento in parola.
Si è dell’avviso che gli strumenti urbanistici potrebbero prevedere e porre vincoli e limitazioni alle installazioni in parola.
Interventi edili sulle stazioni elettriche: procedura semplificata (Art. 47 c. 9 del D.L. n. 13/2023)
È prevista la procedura semplificata (SCIA) per gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30% se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.
Individuazione di superfici e aree idonee (vicino agli aeroporti) per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (Modificato l’art. 20 c. 8 del D. Lgs. n. 199/2021, del D.L. n. 13/2023 art. 47 c.1)
Sono considerate aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici i siti e le zone nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.
Sono state modificate altresì le distanze da sette chilometri a tre e da un chilometro a cinquecento metri.
Conferenza di servizi “accelerata” (Art. 14 c. 8 del D.L. n. 13/2023)
Con la nuova normativa diviene obbligatoria la convocazione della conferenza dei servizi da parte delle amministrazioni che prima era invece una facoltà, nella modalità semplificata e asincrona (senza obbligo di presenza fisica delle amministrazioni e con termini ridotti), ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.
Tempo di risposta delle amministrazioni pubbliche per esprimere pareri (Art. 14 c. 8 della legge n. 41/2023)
Le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine di:
- 30 giorni (prima erano 60);
- 45 per quelle preposte alla tutela di interessi sensibili quali ambiente, paesaggio, beni culturali o tutela della salute, ecc. (prima erano 120).
Sono fatti salvi eventuali maggiori termini fissati dall’Unione europea.
Avvertenza:
A fronte di legislazione di non facile definizione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi espositiva, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre narrazioni e letture.
Ultimo aggiornamento
27 Aprile 2023, 20:47