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Appalti: se il FVOE funziona male ok all’autocertificazione dell’impresa

TAR Campania: nelle more di una completa attuazione del sistema si può continuare ad assumere il valore dell’autocertificazione, come peraltro confermato dal Correttivo al Codice

Data:
3 Febbraio 2025

In materia di appalti, è senz’altro da segnalare la sentenza 624/2025 del TAR Campania che affronta, tra i vari aspetti, il tema del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) non funzionante e l’utilizzo ‘sostitutivo’ dell’autocertificazione da parte delle imprese.

In pratica, la pronuncia fornisce un indirizzo ai RUP allorquando non si possa riscontrare con tempestività il possesso del requisito “autocertificato” a causa di un non perfetto funzionamento del fascicolo virtuale degli operatori, citando e di fatto ‘enunciando’ i dettami del nuovo comma 3-bis art.99 del Codice, introdotto dal Correttivo Appalti.

L’obbligatorietà del FVOE

Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 36/2023, il FVOE dovrebbe essere utilizzato per raccogliere e verificare le informazioni certificate necessarie per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare.

Il sistema, progettato per garantire una gestione più rapida ed efficace delle procedure, non è però ancora pienamente operativo.

In caso di malfunzionamenti, ok all’autocertificazione

Il TAR, quindi, rileva che, nonostante l’obbligatorietà prevista dalla normativa, l’interoperabilità del FVOE non è ancora completamente funzionale.

In questi casi, il legislatore, con il correttivo al Codice Appalti (d.lgs. 209/2024), ha introdotto il comma 3-bis all’art. 99 del d.lgs. 36/2023, consentendo il ricorso all’autocertificazione in caso di malfunzionamento del sistema.

Validità dell’autocertificazione

La sentenza conferma che, in caso di impossibilità di utilizzo del FVOE, è ammesso il ricorso all’autocertificazione da parte delle imprese partecipanti.

Gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 permettono di sostituire certificazioni e atti di notorietà con dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità è garantita dalla responsabilità (anche penale) del dichiarante.

Il caso

L’impresa ausiliaria dell’aggiudicataria ha presentato un’autodichiarazione per dimostrare il possesso del fatturato richiesto.

La dichiarazione, basata su dati contabili già conosciuti (es. fatturato conseguito nel 2023), è stata considerata valida anche se il bilancio 2023 non era ancora approvato alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Pubblica Amministrazione ha accettato l’autocertificazione e non ha riscontrato elementi che potessero indicare una palese non veridicità delle dichiarazioni presentate.

L’Autorità può successivamente verificare la veridicità delle autodichiarazioni, ma ciò non costituisce un obbligo immediato in ogni caso.

La decisione finale

La validità dell’autocertificazione è stata confermata nel contesto di un FVOE non pienamente operativo.

La stazione appaltante ha agito correttamente accettando le autodichiarazioni, dato che:

  • i dati contabili dichiarati dall’impresa erano veritieri e verificabili;
  • non sono emersi elementi che ne mettessero in dubbio la correttezza.

Ultimo aggiornamento

29 Gennaio 2025, 20:50