Altezza dei fabbricati nei centri storici: quali sono i limiti da rispettare?
In un centro storico le altezze degli edifici da risanare devono rispettare quelle dei fabbricati limitrofi preesistenti. I chiarimenti del Tar Veneto
Data:
16 Gennaio 2021
Con la sentenza n. 1255/2020, il Tar Veneto fornisce utili chiarimenti in merito all’art. 8, comma 1 del dm 1444/1968 relativo ai limiti delle altezze che gli edifici devono rispettare nei centri storici, soprattutto in presenza di immobili soggetti a vincolo storico ed artistico.
In proposito si riporta, limitatamente alle zone A (centri storici), quanto espresso dal comma 1 dell’art. 8 in merito ai “limiti di altezza degli edifici” del sopraccitato dm 1444/1968:
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
Il caso
Un immobile adibito a sala cinematografica sito in un centro storico doveva essere recuperato con relativo aumento dell’altezza complessiva di 6 m.
Di fronte al fabbricato da recuperare sorgeva un palazzo storico vincolato della Soprintendenza.
La proprietaria di quest’ultimo, avendo appreso il futuro aumento dell’altezza del fabbricato di fronte come da progetto assentito dal Comune, diffidava l’amministrazione comunale e la sollecitava a ritirare il titolo edilizio concesso per violazione dell’art. 8, comma 1 del dm 1444/1968.
Il Comune (rientrante in una provincia autonoma) in sua difesa invocava l’applicazione dell’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del dpr 380/2001.
La vicenda finiva, quindi, in dibattimento presso le aule del Tar.
La sentenza del Tar Veneto
I giudici del Tar chiariscono che la disposizione relativa alla zona A di cui all’art. 8 del dm 1444/68, per costante giurisprudenza, prevale sulle contrastanti disposizioni degli strumenti urbanistici locali.
I togati spiegano cosa debba intendersi per “edifici circostanti” relativamente a quanto espresso dal comma 1 dell’art. 8, dm 1444/68:
gli edifici circostanti, la cui altezza non può essere superata dalle nuove costruzioni o dalle trasformazioni di quelli esistenti, sono gli edifici limitrofi all’edificio oggetto dell’intervento, poiché la finalità della disposizione è di evitare che fabbricati contigui o vicini, presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l’assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione
Il Tar chiarisce, in conclusione, che a nulla vale la circostanza che in quel centro storico sono presenti edifici anche più alti costruiti in epoche recenti in prossimità dell’edificio in contestazione e che, pertanto, la suddetta omogeneità architettonica non potrebbe comunque essere perseguita.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Ultimo aggiornamento
16 Gennaio 2021, 18:16