Al via rottamazione cartelle esattoriali, ecco il modulo e le istruzioni operative
Rottamazione cartelle esattoriali, dal 7 novembre 2016 al 23 gennaio 2017 sarà possibile la presentazione del modulo per usufruire dello sconto sulle sanzioni Per circa 20 milioni di contribuenti è possibile richiedere la rottamazione cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale (dl 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio.
Data:
12 Novembre 2016
Rottamazione cartelle esattoriali, dal 7 novembre 2016 al 23 gennaio 2017 sarà possibile la presentazione del modulo per usufruire dello sconto sulle sanzioni
Per circa 20 milioni di contribuenti è possibile richiedere la rottamazione cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale (dl 193/2016) collegato alla Legge di Bilancio.
Dal 7 novembre 2016 fino al 23 gennaio 2017 si potrà presentare la domanda presso gli sportelli Equitalia e usufruire dello sconto sulle sanzioni.
La rottamazione fa riferimento a tutte le cartelle esattoriali notificate tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, non solo di Equitalia.
Rottamazione cartelle esattoriali, modulo DA1
Equitalia ha pubblicato sul proprio sito il modello di domanda di adesione alla rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento, il modulo DA1.
Il modello deve essere compilato indicando:
- i dati personali
- le informazioni sulle cartelle interessate
- la scelta di pagamento (se in un’unica soluzione o a rate)
La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia direttamente o essere inviata, via mail o Pec alla Direzione Regionale di Equitalia di riferimento.
Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.
Rottamazione cartelle esattoriali: anche IVA e multe
La rottamazione delle cartelle esattoriali, riguarda:
- l’IVA (se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione)
- le tasse (IRPEF, IRAP, IRES)
- i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
- le multe stradali (lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste)
Per quanto riguarda IVA, tasse e contributi, si pagherà per intero la somma dovuta originariamente, ossia l’imposta evasa, e gli interessi legali; lo sconto riguarderà, invece, sanzioni e interessi di mora.
Per le multe, si pagherà interamente la sanzione per la violazione commessa ma con uno sconto sulla mora e gli interessi di riscossione. Gli interessi di mancata riscossione possono portare addirittura a raddoppiare o triplicare il costo iniziale delle imposte evase.
Ricordiamo che, in tutti i casi, la cartella deve essere stata notificata entro il 31 dicembre 2015.
Rottamazione cartelle esattoriali, pagamento a rate
La riscossione delle cartelle è affidata all’Agenzia delle Entrate; il pagamento è possibile in un’unica soluzione oppure in 4 rate.
Nel caso in cui si sceglierà il pagamento a rate delle somme dovute, il dl 193/2016 prevede che:
- le prime 2 sono pari a un terzo dell’intera somma e la terza e la quarta ad un sesto
- la terza rata dovrà essere versata entro venerdì 15 dicembre 2017
- la quarta e ultima rata dovrà essere versata entro giovedì 15 marzo 2018
Per i contribuenti che non pagano le rate previste, o lo fanno in modo ridotto o ritardato, salta la rottamazione e scattano di nuovo sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
Rottamazione cartelle esattoriali, chi ha già in parte pagato
Anche se c’è in corso un pagamento rateale delle cartelle esattoriali, è comunque possibile aderire alla definizione agevolata, salvo che il contribuente sia in regola con il pagamento delle rate in scadenza fra ottobre e dicembre 2016.
L’importo da pagare corrisponde al debito residuo sul capitale, mentre le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano.
Le somme già versate anche a titolo di interessi di mora, non sono rimborsabili.
Ultimo aggiornamento
12 Novembre 2016, 10:37