Sportello Unico per l'Edilizia

Agibilità: il collaudo statico non si sostituisce con una perizia giurata

Tar Calabria: per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 1086/1971, la mancanza del certificato di collaudo statico non può essere sopperita dalla perizia giurata di idoneità statica.

Data:
14 Novembre 2019

Tar Calabria: per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 1086/1971, la mancanza del certificato di collaudo statico non può essere sopperita dalla perizia giurata di idoneità statica.

La richiesta del certificato di agibilità (oggi segnalazione certificata di agibilità – SCA) deve essere accompagnata “da una vera e propria denuncia delle opere strutturali ‘a posteriori’ e dal successivo collaudo statico” e non può in alcun modo essere sostituita da una perizia giurata di idoneità statica, se si tratta di edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 1086/1971.
Lo ha affermato il Tar Calabria nella sentenza 584/2019 dello scorso 8 ottobre, con la quale è stato respinto il ricorso contro l’annullamento, da parte di un comune, di un certificato di agibilità rilasciato sulla scorta di una perizia giurata ritenuta valida, nonostante l’originaria concessione e le successive varianti prevedessero espressamente il certificato di collaudo statico.

L’oggetto del contendere
La questione è se la mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, possa essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato o, in altri termini, se quest’ultima, essendo tendenzialmente idonea ad attestare la sicurezza delle strutture di un edificio, possa ritenersi equipollente sostanzialmente e funzionalmente al certificato di collaudo statico.
La risposta è negativa, poiché ai sensi dell’art.24 del dpr 380/2001, nella disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa”.
Tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art.3 del d.lgs. 222/2016) viene richiesto ai sensi del comma 2 con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1.
La verifica della presenza del collaudo statico
Fra l’altro, nel caso concreto della realizzazione delle opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo che sono:
l’art.7 della legge 1086/1971 per cui “Tutte le opere di cui all’art.1 debbono essere sottoposte a collaudo statico”;
l’art.4 comma 1 del dpr 425/1994;
il previgente art.25 comma 3 del dpr 380/2001.
Il Tar afferma che per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 1086/1971, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico.
Non esiste alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella prevista dell’art. 35, comma 3, lett. b), legge 47/1985 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica.
In definitiva, se è vero che in alcuni casi la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sempre sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali, nel caso specifico il condominio ricorrente non ha dato la prova documentale che la perizia giurata di idoneità statica affidata al professionista incaricato sia equivalente, dal punto di vista contenutistico, al certificato di collaudo statico né che la certificazione di idoneità statica sia anche una certificazione di idoneità “sismica” con riferimento all’epoca in cui le parti del fabbricato da rendere agibili furono realizzate.

Ultimo aggiornamento

6 Luglio 2020, 23:04