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Accordo quadro sotto soglia comunitaria: secondo il MIT in tema di garanzia definitiva si applica l’articolo 53, comma 4

Il MIT chiarisce che per gli accordi quadro sotto soglia, anche in ambito servizi sociali, si applica l'art. 53 comma 4 del Codice e non l'art. 117.

Data:
7 Febbraio 2025

Con il parere n.3247 del 30 gennaio 2025, il servizio Supporto giuridico del MIT ha affermato che per gli accordi quadro di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, anche se trattasi (come nella fattispecie oggetto del quesito) di appalto di servizi sociali la cui soglia di rilevanza è pari ad euro 750.000,00, in tema di garanzia definitiva si applica l’apposita disciplina stabilita per i sotto soglia di cui all’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che prevede “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale”.

Sull’argomento ricordiamo che la scelta della stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva in forza di quanto stabilito dall’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, oltre a dover essere adeguatamente motivata, deve essere espressamente esplicitata negli atti di gara.

Evidenziamo infine che il Decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha inserito all’articolo 53, il comma 4 bis, che espressamente esclude l’applicazione alla garanzia definitiva (ed anche a quella provvisoria) degli appalti sotto soglia, delle riduzioni e degli aumenti rispettivamente previste dall’articolo 106, comma e 117, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici

Ultimo aggiornamento

5 Febbraio 2025, 20:44