Accatastamento fabbricati rurali, i chiarimenti operativi delle Entrate
Accatastamento fabbricati rurali: dalle Entrate i chiarimenti su cosa fare se non sussiste più l’obbligo o se l’immobile ha perso i requisiti di ruralità Con la nota 10 ottobre 2017 (diffusa dal Consiglio nazionale dei geometri), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito all’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto terreni.
Data:
28 Ottobre 2017
Accatastamento fabbricati rurali: dalle Entrate i chiarimenti su cosa fare se non sussiste più l’obbligo o se l’immobile ha perso i requisiti di ruralità
Con la nota 10 ottobre 2017 (diffusa dal Consiglio nazionale dei geometri), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito all’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto terreni.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento, le Entrate forniscono indicazioni operative circa le segnalazioni trasmesse a riscontro degli avvisi bonari inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea.
Ricordiamo che il dl 201/2011 (decreto salva Italia) ha imposto il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale ossia il pagamento dell’Imu). La dichiarazione al Catasto dei fabbricati andava effettuata entro il 30 novembre 2012.
In assenza di dichiarazione, gli uffici provinciali procedono all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste che vanno da 1.032 euro a 8.264 euro.
Tuttavia in caso di tardivo adempimento, eccedente l’anno, è possibile sanare la propria posizione producendo l’accatastamento spontaneo (ossia prima dell’avvio dell’accertamento), attraverso l’istituto del ravvedimento operoso; in questo modo le sanzioni si riducono di circa l’80%, con un importo pari a 172 euro.
A partire dal mese di gennaio 2017 l’Agenzia ha ricordato ai contribuenti interessati con avviso bonario, ossia un invio per promuovere la regolarizzazione spontanea delle posizioni, che il mancato o tardivo adempimento è soggetto a sanzione.
Si tratta di una procedura che ha interessato diverse centinaia di professionisti italiani generando una crescente richiesta di chiarimenti.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La nota ha fornito le indicazioni operative in merito ai quesiti più frequentemente avanzati, ossia cosa fare nel caso in cui:
- non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano per la destinazione d’uso attuale
- l’immobile ha perso i requisiti di ruralità
L’Agenzia ha chiarito che, nel primo caso, verrà eseguito un supplememto di verifica. Nel secondo, invece, non è sufficiente la mera segnalazione ma è necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento per regolarizzare la propria posizione.
L’assenza dell’obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all’Ufficio dell’Agenzia che ha trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello cartaceo appositamente predisposto ed allegato all’avviso medesimo oppure il canale telematico disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Viene ricordato, infine, che nel caso in cui venga omesso di inviare la dichiarazione al catasto edilizio, verranno attivate le procedure di aggiornamento di ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti e iscritte annotazioni nella banca dati del catasto terreni. La notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine di ottobre.
Tuttavia, è previsto una dilazione dell’invio dell’atto di contestazione nei casi in cui il tecnico incaricato dell’accatastamento segnali, entro lo stesso termine, che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato entro non oltre la metà del mese di novembre.
Requisiti di ruralità
Una nota dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), con i chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate, ha definito le caratteristiche che gli immobili per i quali sussiste l’obbligo di accatastamento devono possedere, ossia:
- essere dotati di autonomia funzionale e reddituale
- non essere ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano
In tal caso, è obbligatorio procedere all’accatastamento dell’immobile, con l’ausilio di un tecnico abilitato.
Gli immobili che non rientrano nell’obbligo di dichiarazione sono invece:
- fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
- costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado (collabenti)
- lastrici solari e aree urbane
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
- fabbricati diruti (ruderi)
Ultimo aggiornamento
28 Ottobre 2017, 10:14