Sportello Unico per l'Edilizia

Abusi edilizi e responsabilità del proprietario dell’immobile

Tar Puglia: è responsabile dell'abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene

Data:
27 Giugno 2022

Con sentenza 932/2022 dello scorso 3 giugno, il Tar Puglia ha confermato il principio secondo il quale la responsabilità di un abuso edilizio resta in capo al proprietario, anche se esso non coincide con l’autore dell’illecito stesso.

Nella pronuncia si sottolinea che “è “responsabile dell’abuso” non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente“.

Nel caso di specie, era stata emanata un’ordinanza di demolizione per una serie di abusi relativi a dei piccoli edifici, una recinizione di 2 metri con cancello, una tettoia) ma, essendo presenti queste opere già diversi anni prima del passaggio di proprietà, secondo gli attuali proprietari l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere impartito solo nei confronti del vecchio proprietario.

Per il Tar non può essere così, perchè:

  • l’abuso edilizio dà luogo a un’alterazione permanente dell’ordine urbanistico, laddove l’ordinanza di demolizione ha lo scopo di ripristinare l’ordine stesso, a prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso (C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015 cit.; cfr., altresì, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266, secondo cui l’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzare su terreno demaniale va rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, rilevando tale circostanza sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione)
  • colui che ha la disponibilità del manufatto abusivo e lo utilizza, pur non avendolo materialmente realizzato, va qualificato come “responsabile dell’abuso” anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, poiché non solo non pone fine alla descritta situazione di violazione, con effetti permanenti, della disciplina urbanistico-edilizia, ma anzi trae vantaggio dalla violazione stessa, sfruttandola a proprio beneficio.

Del resto, ragionando diversamente si giungerebbe a conclusioni contrarie alla ratio normativa, nel senso che basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale – certamente contrario alla ratio legis – di consentire l’immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015, cit.).

Ultimo aggiornamento

27 Giugno 2022, 19:42