Deposito atti per impianti
D.M.
D.M. n° 37/2008 – Art. 122 e seguenti (Legge n° 10/1991) del D.P.R. n° 380/2001
Nuova disciplina per il DEPOSITO DEGLI ATTI PER IMPIANTI
Con l’entrata in vigore del nuovo DM 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 6 è stata modificata la procedura di deposito degli atti degli impianti.
Gli impianti cui il DM fa riferimento sono:
- impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di automazione di porte, cancelli barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne egli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione fumi e condense e di ventilazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di qualsiasi tipo di gas, comprese le opere di evacuazione fumi, ventilazione e aerazione locali;
- impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori e montacarichi, scale mobili e simili;
- impianti antincendio.
Per il rifacimento o la manutenzione degli impianti suddetti, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati.
In caso di installazione, trasformazione, ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a DIA Edilizia o Permesso di Costruire, il soggetto titolare della DIAE o della richiesta di permesso a costruire, deposita il progetto dell’impianto da realizzare presso lo Sportello Unico del Comune dove deve essere realizzato l’intervento, utilizzando l’apposita modulistica prevista dai Servizi.
Lo Sportello provvede a trasmettere copia della dichiarazione di conformità alla Camera di CCIAA nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai necessari riscontri.
Si fa presente che, al Comune di Oliveto Citra:
- le DIA Edilizie e i permessi a costruire relativi ad edifici commerciali, artigianali, industriali e di servizio e le relative dichiarazioni di conformità degli impianti su questi edifici, sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP;
- mentre le DIA Edilizie e i permessi a costruire che non sono relativi ad attività commerciali o produttive sono presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia – SUE.
Ultimo aggiornamento
7 Ottobre 2014, 11:12