Sportello Unico per l'Edilizia

Piano Casa

Cosa si può realizzare La L.R.

Cosa si può realizzare

La L.R. 19/2009, successivamente modificata ed integrata, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti consente, per uso abitativo:

– l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici:

  1. a) edifici residenziali uni-bifamiliari;
  2. b) edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;
  3. c) edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto; in ogni caso la volumetria non deve superare i 1500 mc;

– l’aumento, entro il limite del 35%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.

Nelle zona agricole sono consentiti:

– i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola;

– il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile;

– in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.

Per gli edifici non residenziali è consentita la realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti….è consentito su edifici non residenziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di servizi, fermi restando i casi di esclusione fissati dalla Legge. I medesimi interventi possono attuarsi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a millecinquecento metri quadrati, non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio, né costituire unità immobiliari successivamente frazionabili.

Sono realizzabili interventi di riqualificazione aree degradate così definiti:

– Aree particolari: Nelle zone individuate dalle Amministrazioni Comunali è possibile l’aumento entro il limite del 50% della volumetria esistente, con interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione per interventi sugli edifici residenziali pubblici;

– Aree degradate: Per gli immobili dismessi sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria in deroga agli strumenti urbanistici, con una quota non inferiore al 30% ad edilizia sociale. Consentiti i cambi d’uso con nuove destinazioni : residenziale, negozi, botteghe artigiane e uffici (questi ultimi al massimo il 10%). Se l’edificio è ex-industriale, l’attività deve essere cessata  dal ameno  3 anni;

– Industrie inquinanti: Possibile piano di delocalizzazione purché vi sia incremento in 5 anni del 10% dei livelli occupazionali. Aree individuabili dai comuni.

– Da  ufficio ad abitazione: Nelle aree urbanizzate per gli edifici ex-uffici o alloggi di servizio (<10.000 mc), consentiti con convenzione i cambi d’uso in residenziali, purché non abbiano goduto dei benefici contributivi. Minimo 20% di superficie da destinare ad edilizia convenzionata;

– Da residenze turistico-alberghiere a residenze: Nelle aree urbanizzate possibilità di trasformare destinazione turistico-alberghiere in residenziale, in deroga a strumenti urbanistici, purché non abbiano goduto dei benefici contributivi. Minimo 35% del volume deve andare ad edilizia convenzionata;

– Ruderi ed edifici diruti: Demolizione e ricostruzione con obbligo destinazione residenziale.

È consentito il recupero degli edifici produttivi dismessi mediante interventi di ristrutturazioni, con abbattimento e ricostruzione, per il recupero ed il riutilizzo sempre con destinazione ad attività produttive, di complessi industriali e produttivi dismessi. Sono autorizzabili  progetti che prevedono: di realizzare una volumetria aggiuntiva (max +20%) rispetto a quella preesistente; il riposizionamento nell’ambito dell’area oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie; eventuali modifiche di destinazione d’uso, purché  rientranti nell’ambito delle attività produttive; l’armonizzazione architettonica e funzionale del complesso produttivo.

Casi di esclusione

Sono esclusi dall’applicazione del Piano Casa gli edifici:

– in zona A o assimilabile se l’edificio non è stato realizzato o ristrutturato negli ultimi 50 anni ovvero dopo il 1961;

– in zone di inedificabilità assoluta (ad esempio zone di rispetto cimiteriale);

– aree con vincoli a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

– immobili con vincolo statale storico-architettonico, o con vincoli simili posti dagli enti locali;

– realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

– edifici privi di accatastamento o per i quali non sia in corso la relativa procedura;

– edifici ricadenti in zone industriali e nelle zona agricole non urbanizzate.

Cosa occorre

Per presentare la domanda di Permesso di Costruire per l’ampliamento volumetrico del 20% è necessario che il progetto rispetti i seguenti criteri:

– risparmio energetico: Utilizzo di tecniche costruttive e materiali eco-compatibili chegarantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa, che vanno certificate dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Le linee guida dalla Giunta sono state approvate con Dgr 12/4/2011, n. 145;

 limiti urbanistici: E’ possibile il cambio di destinazione d’uso solo di parti non residenziali in residenziali. Tuttavia dopo l’intervento, nessun cambio d’uso futuro per i primi 5 anni. Gli interventi si applicano solo su aree urbanizzate, salvi gli interventi nelle zone agricole.

Non c’è cumulabilità con gli altri incrementi volumetrici previsti. Dopo l’intervento, è necessaria creazione del libretto del fabbricato;

– Limiti edilizi: Per l’applicazione della legge occorre: Conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica; Rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, in zone urbanizzate; Rispetto delle norme sulle barriere architettoniche. e valutazione sicurezza dell’intero  fabbricato ai sensi delle norme tecniche di costruzione, ai fini dell’efficacia del titolo abilitativo.

Per presentare la domanda di Permesso di Costruire per l’ampliamento volumetrico del 35% è necessario che il progetto rispetti i seguenti criteri:

– risparmio energetico: Utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazionienergetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa, che vanno certificate dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Le linee guida dalla Giunta sono state approvate con Dgr 12/4/2011, n. 145.

 limiti urbanistici: Tutto l’intervento può essere realizzato solo all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Dopo i lavori, nessun cambio dell’uso prevalente è possibile, per i futuri 5 anni. E’ possibile frazionare le unità immobiliari, purché quelle aggiuntive siano minimo di 45  mq di superficie utile. Dopo l’intervento, è necessaria creazione del libretto del fabbricato.

– Limiti edilizi: Per l’applicazione della legge occorre: Conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica; Rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati oppure mantenimento delle distanze esistenti, se minori; Rispetto delle norme sulle barriere architettoniche e valutazione sicurezza dell’intero  fabbricato ai sensi delle norme tecniche di costruzione, ai fini dell’efficacia del titolo abilitativo.

Gli interventi di ampliamento vanno assentiti con Permesso di Costruire. Gli interventi di cambio di destinazione d’uso con Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Per cui si rimanda alle specifiche sezioni

Documentazione specifica Piano Casa

In aggiunta alla documentazione richiesta per il relativo procedimento la pratica, fin dall’atto di presentazione, dovrà essere completa della seguente documentazione:

– Relazione tecnica asseverata sull’intervento completa di: calcolo del volume posseduto e di quello richiesto; verifica del possesso di almeno una delle condizioni previste alle lettere a,b,c, del punto 1 del comma 1 dell’art.4; verifica che l’immobile non ricada in zona a rischio idraulico, frana e vulcanico o a vincolo cimiteriale, alle zone industriali; individuazione della categoria di opere richieste;

– Dichiarazione di conformità dell’esistente ai titoli abilitativi posseduti;

– Documentazione attestante l’accatastamento del bene;

– Valutazione della conformità del progettato alle norme sulle costruzioni in zona sismica (punto b comma 4 art. 4 L.R.);

– Verifica termica completa di relazione termica con: estremi dell’approvazione del programma utilizzato da parte del C.T.I (Comitato Termotecnico Italiano); dichiarazione rispondenza del tecnico alle norme sul risparmio energetico; riepilogo finale con indicazione classe presunta ed Ep; particolari costruttivi degli elementi opachi; pianta dell’immobile con indicazione del Nord;

– Modello compilato del Protocollo Itaca Campania (punti 1 e 3.1 Lineee guida alla L.R. 1/2011 per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici);

– Relazione e particolari sull’uso di tecniche costruttive , con criteri di sostenibilità e materiali eco-compatibili (punto a comma 4 art.4 L.R.);

– Prime indicazioni sul fascicolo fabbricato ai sensi dell’art.9 comma 2 della L.R. E del capo III del D.P.G.R. 11 febbraio 2010 n°23-Regolamento n°4/2010.

Tempi occorrenti

I tempi sono quelli relativi alle rispettive procedure urbanistico-edilizie attivate e riportate nella specifica sezionne.

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2021, 16:03